Entro il prossimo 2 novembre il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Entro il prossimo 2 novembre il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

La Legge Finanziaria 2010(*1) ha riproposto una nuova riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori d’acquisto di terreni e partecipazioni, originariamente disciplinata dalla Finanziaria 2002(*2) . Fondamentalmente, la norma, anche nelle successive riproposizioni(*3) , prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di detti beni, e qualificabili come redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR, in luogo del costo o del valore di acquisto è possibile assumere il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
Nel dettaglio, la disposizione si applica ai soggetti IRPEF, ed in particolare a:

  • persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
  • società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Possono essere oggetto di rideterminazione del valore di acquisto solamente i seguenti beni:

  • le partecipazioni (titoli, quote, diritti) non negoziate in mercati regolamentati;
  • i terreni edificabili (lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili, nonché suscettibili di utilizzazione edificatoria);
  • i terreni con destinazione agricola.

I beni rivalutabili dovevano essere posseduti alla data del 1° gennaio 2010, indipendentemente dal fatto che successivamente, ma prima della redazione della perizia, possano essere stati ceduti.
La rivalutazione può riguardare beni già rivalutati in occasione delle precedenti riproposizioni della disciplina in esame, purché ancora posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2010. In tal caso, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata, entro l’usuale termine di 48 mesi dalla data del versamento.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione, il valore di partecipazioni e terreni deve risultare da una perizia giurata di stima, redatta da un professionista abilitato (commercialisti, periti commerciali e revisori per le partecipazioni; ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili per i terreni). La perizia deve essere riferita al valore del bene alla data del 1° gennaio 2010 e deve essere redatta entro il prossimo 2 novembre 2010 (la scadenza originaria del 31 ottobre, domenica, è posticipata al primo giorno lavorativo utile).
L’operazione di rivalutazione si perfeziona attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata sul valore risultante dalla stima, in base alle seguenti aliquote:

  • 4% per le partecipazioni qualificate;
  • 2% per le partecipazioni non qualificate;
  • 4% per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il prossimo 2 novembre 2010, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni, indicando “2010” quale periodo di riferimento.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 2 novembre 2010. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Da ultimo, ai fini del calcolo di convenienza, si ricorda che la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituirà valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.

Autore: Mauro Daniotti – Centro Studi CGN

*1) Articolo 2, comma 229, Legge n. 191 del 23 dicembre 2009.
*2) Articoli 5 e 7, Legge n. 448 del 28 dicembre 2001.
*3) Decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002; Decreto legge n. 269 del 30/09/2003,
articolo 39; Decreto legge n. 355 del 24/12/2003, articolo 6-bis; Legge n. 311 del 30/12/2004, articolo 1; Decreto legge n. 203 del 30/09/2005, articolo 11-quaterdecies; Legge n. 244 del 24/12/2007, articolo 1; Decreto legge n. 97 del 03/06/2008, articolo 4.