Elenchi VIES: gli approfondimenti nella Circolare 39/E del 1° agosto 2011

Con i Provvedimenti n. 188381 e n. 188376 del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alle modalità di inclusione o non inclusione nell’elenco VIES ed i criteri di valutazione ai fini dell’eventuale diniego di inclusione nell’archivio.

Con la Circolare 39/E dello scorso 1° agosto, la stessa Agenzia fornisce indicazioni più dettagliate sull’applicazione di tali Provvedimenti e sulle attività di controllo.

Com’è oramai noto, l’art.27 del D.L. 78/2010, modificando l’art.35 del decreto IVA, ha stabilito che tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi costituiscano stabile organizzazione, devono esplicitamente manifestarne la volontà al fine di essere inclusi nell’Archivio VIES, nella dichiarazione di inizio attività (AA7-AA9).

Coloro che, invece, sono già in attività e non risultano ad oggi già inclusi nell’archivio, per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie devono presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, direttamente, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata sottoscritta digitalmente.

Soggetti obbligati alla richiesta sono anche i contribuenti minimi, gli enti non commerciali e i produttori agricoli di cui all’art.34 c.6 del DPR 633/72 se superano i 10.000 di acquisti intracomunitari ovvero se hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, entro i 30 giorni successivi alla manifestazione della volontà da parte del contribuente di voler effettuare operazioni intracomunitarie, potrà comunicare un provvedimento di diniego all’inserimento nell’Archivio VIES. Vale, pertanto, il silenzio assenso.

Nel tal caso, il soggetto è automaticamente inserito nell’Archivio a partire dal 31° giorno dall’inizio attività o dalla ricezione dell’istanza.

Nel periodo dei 30 giorni l’Agenzia dovrà effettuare dei controlli preliminari al fine di verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti affinché il soggetto possa essere inserito nell’elenco e al fine della verifica sull’affidabilità del soggetto stesso. Successivamente all’inserimento nel VIES saranno effettuati ulteriori indagini per il completamento dell’analisi, così come previsto dal Provvedimento 188376 del 2010.  Se vi saranno specifici elementi di rischio, verrà emesso un provvedimento di revoca dall’inclusione nel VIES con conseguente impossibilità per il soggetto di effettuare operazioni intracomunitarie. Pertanto, in caso di diniego o di revoca o nel periodo dei predetti trenta giorni, tutte le operazioni intracomunitarie effettuate saranno ricomprese nel regime fiscale ordinario e quindi assoggettate ad imposizione in Italia e sanzionabili ai sensi dell’art.6 D.Lgs. 471/97.

La Circolare 39/E stabilisce che, in caso di buona fede del contribuente, la sanzione non sarà applicata per le violazioni commesse prima del 1 agosto u.s., giorno di emanazione della Circolare stessa.

Nel provvedimento di diniego o di revoca deve essere presente una chiara ed esaustiva motivazione, con lo scopo di fornire al contribuente l’eventuale tutela in sede giudiziaria, al quale dovrà essere garantita la possibilità al contraddittorio.

Nell’ultimo paragrafo, la Circolare allunga il termine stabilito dal Provvedimento 188376/2010 (31 luglio 2011) fissato al fine della valutazione dei dati e all’approfondimento dei controlli, al 31 dicembre 2011.

Segnala inoltre che, dopo la rivisitazione degli elenchi avvenuta lo scorso 25 febbraio, alcuni soggetti sono risultati non iscritti, senza alcun impedimento o causa; le Agenzie territoriali, previo controllo, ne hanno curato l’immediato reinserimento.