Spesometro: ultimi chiarimenti dell’Agenzia

Scade il 2 gennaio 2012 (il 31 dicembre è un sabato) il termine per l’invio delle comunicazioni per lo spesometro relative alle operazioni rilevanti ai fini IVA compiute durante il periodo d’imposta 2010.
In vista della scadenza, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di risposte ai quesiti pervenuti nel corso degli incontri con le Associazioni di categoria.

Sintetizziamo le questioni più interessanti.

In merito ai contratti collegati, è stato chiarito che:

  • in caso di pagamento frazionato del corrispettivo relativo a più contratti tra loro collegati, la soglia va verificata rispetto al valore complessivo dei contratti anche se riferiti ad anni solari diversi. L’esempio riporta il caso di due contratti tra loro collegati di importo pari a 2.000,00 euro stipulati in due anni diversi. In tal caso la modalità di pagamento da indicare è quella corrispondente all’importo frazionato.
  • Per i contribuenti minimi l’esonero dalla comunicazione viene meno quando in corso d’anno il regime agevolato cessa di avere efficacia. In altri termini, il contribuente minimo è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi superiori a 45.000 euro (oltre il 50% rispetto al limite di legge dei 30.000 euro). Al di sotto di quella soglia l’obbligo della comunicazione decorre dall’anno successivo.
  • Le fatture ricevute dai contribuenti minimi, anche se non riportano l’imposta, documentano operazioni rilevanti ai fini IVA e devono essere comunicate indipendentemente dalla sussistenza di un analogo obbligo in capo al contribuente minimo.
  • Per le cessioni di beni accompagnati da documento di trasporto, il superamento della soglia deve essere verificato con riguardo all’importo della fattura differita, che può rivestire anche carattere riepilogativo rispetto alle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario.
  • Per le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, per le quali il cedente abbia emesso autofattura, eventualmente riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nello stesso mese, nel campo codice fiscale della controparte occorre indicare la partita IVA del cedente.
  • In caso di fattura cointestata, l’operazione va comunicata per ciascun cointestatario, in distinti record di dettaglio, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all’importo totale della fattura.
    Se l’importo di ciascun cointestatario è inferiore al limite di 3.000,00 euro, il campo modalità di pagamento riporta  “importo frazionato”.
  • Le fatture riportanti uno sconto condizionato vanno comunicate, se superiori alla soglia, per l’importo corrispondente alla somma incassata e, quindi, al netto della riduzione operata.
  • Nell’ipotesi in cui, in un’unica fattura, siano rappresentate operazioni di natura diversa di importo complessivo almeno pari alla soglia, occorre comunicare il valore totale e, nella casella denominata “tipologia della operazione”, va indicata l’operazione prevalente (cessione di beni o prestazione di servizi).

Riguardo alle note di variazione, si conferma che:

  • l’operazione non andrà comunicata se per effetto della nota di variazione in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite di 3.000,00 euro scende al di sotto del limite;
  • se, invece, l’importo dell’operazione è in origine superiore al limite di euro 3.000,00 e con la nota di variazione in diminuzione l’importo rimane comunque superiore al limite stesso, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato.

Sempre in tema di note di variazione, il questionario riporta l’esempio di una fattura resa/ricevuta nel 2011 di importo pari a euro 2.490,00 + IVA.
L’operazione in quanto non rilevante al 30 aprile 2012 non viene trasmessa. Ci si accorge, nel 2012, di un errore che comporta una variazione in aumento euro 520,00 oltre IVA. Si comunicherà nel 2013, per l’anno 2012, solo la nota di variazione di euro 520,00 “che significa che con quel cliente nel 2011 è stata posta in essere un’operazione di valore superiore ai 3.000 euro”, (sic!).
Infine, sempre in tema di note di variazione, è data facoltà al soggetto passivo di comunicare operazioni che siano al netto delle note di variazione emesse o ricevute dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui la comunicazione si riferisce

Nonostante i chiarimenti rimane un evidente disorientamento degli operatori che, nell’imminenza della scadenza delle comunicazioni per lo spesometro, non hanno ancora a disposizione gli strumenti adeguati per l’individuazione delle casistiche da segnalare.
Infatti i tracciati record sono stati modificati lo scorso 16 settembre e i software devono essere ancora rivisitati.
Per l’anno 2010 l’estrapolazione dei dati dalla contabilità richiede l’inserimento di alcune particolari informazioni all’atto della rilevazione contabile ormai effettuata a suo tempo senza possedere alcuna cognizione in merito al successivo obbligo di segnalazione.
L’aspetto più problematico rimane quello di intercettare correttamente le operazioni rilevanti: alcuni suggeriscono, per non incorrere in errori o dimenticanze, di segnalare tutte le operazioni rilevanti (anche sotto soglia); altri rispondono che così si rischia la sanzione.
Intanto la scadenza si avvicina.