Benefici e condizioni per accedere alle semplificazioni in materia di contabilità e di accertamento: il dettaglio comma per comma dell’art. 10 D.L. 201/2011 Manovra Salva Italia

Il Presidente del Consiglio ha chiarito come il D.L. n. 201/2011, appena adottato dal Governo, poggi su tre pilastri fondamentali, rappresentati da: rigore, equità e sostegno alla crescita.
Sul primo aspetto il decreto-legge è sicuramente in linea con gli obiettivi fissati, mentre sugli altri due si dovranno probabilmente compiere ulteriori riflessioni, al fine di migliorare, nel limite del possibile, il testo.

Per quanto riguarda le norme contenute nel provvedimento, rientranti negli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come esse possano essere raggruppate in cinque gruppi.

  1. misure per il sostegno alla crescita;
  2. misure per il contrasto all’evasione fiscale e misure premiali nei confronti delle imprese;
  3. interventi per la tassazione della prima casa con particolare riferimento all’anticipazione dell’imposta municipale propria;
  4. incrementi di tassazione ed introduzione di nuovi tributi;
  5. misure di riduzione del debito pubblico, in particolare attraverso strumenti finanziari, quali i fondi immobiliari, per la valorizzazione dei beni del patrimonio pubblico.

Con riferimento, in particolare, al secondo punto, si osserva che le previsioni dell’articolo 10, D.L. n. 201/2011, volte a promuovere la trasparenza e l’emersione di basi imponibili, introducono un importante meccanismo premiale nei confronti dei contribuenti che intendono assicurare un regime di assoluta trasparenza nelle proprie transazioni economiche e finanziarie. Infatti, nei loro confronti dei contribuenti ricordati sopra, sono previste le seguenti misure:

  • significative semplificazioni sotto il profilo contabile;
  • l’introduzione di un sistema di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, in deroga ai principi vigenti.

La norma inoltre, prevede, notevoli semplificazioni in materia di studi di settore, introducendo limiti all’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di quei contribuenti che risultino congrui e coerenti rispetto ai ricavi o compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore.
È previsto, al riguardo l’esclusione di tali soggetti dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e dal meccanismo di determinazione sintetica del reddito. In merito, è importante osservare che l’applicazione di tali benefici sia collegata alla corretta compilazione, da parte dei contribuenti interessati, dei modelli relativi agli studi di settore.
Poiché la compilazione presenta:

  • profili di elevata complessità;
  • rischio di errori involontari da parte dei contribuenti stessi,

si ritiene estremamente importante e opportuno introdurre una soglia di tolleranza nei confronti dei soggetti per i quali si riscontrino scostamenti non superiori al 10 per cento e di innalzare la soglia degli scostamenti oltre la quale sono possibili accertamenti di tipo induttivo puro.

Entriamo nel dettaglio della disposizione in esame.
L’articolo 10 reca disposizioni volte a promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile.

Il comma 1 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei soggetti che svolgono attività di impresa individuale o attività di impresa nella forma delle società di persone, nonché attività artistica o professionale, a condizione che adempiano a determinati obblighi di trasparenza:

I benefici riconosciuti consistono:

  • nella semplificazione degli adempimenti amministrativi;
  • nell’assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • nell’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
  • nell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti non soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore.
  • nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA.

La disposizione premiale non si applica, tuttavia, se la violazione contestata ai contribuenti comporta obbligo di denuncia penale per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto contemplati dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

Il comma 2 riconosce i predetti benefici alle seguenti condizioni. Il contribuente, infatti, deve:

  • provvedere, in favore dell’Amministrazione finanziaria, all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute, nonché delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
  • istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività di impresa esercitata ovvero all’attività artistica o professionale.

Il comma 3 affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei benefici relativi alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, all’assistenza da parte dell’Amministrazione finanziaria e all’accelerazione di rimborso e compensazione dei crediti IVA, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta.

In particolare, secondo il dettato normativo del D.L. n. 201/2011, dovrebbero essere previste:

  • la predisposizione automatica, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
  • la predisposizione automatica, da parte dell’Agenzia delle entrate, del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale,  eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
  • la soppressione, nei confronti dei beneficiari, dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
  • l’anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

In base al disposto del comma 4, se i soggetti beneficiari delle misure innanzi espresse rispettino le condizioni di cui al già commentato comma 2, sono riconosciuti ulteriori benefici:

  • determinazione del reddito secondo un rigido criterio di cassa
  • predisposizione automatica delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP da parte dell’Agenzia delle entrate;
  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  • esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal comma 5, l’efficacia delle misure esposte è demanda a uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il comma 6 prevede che le disposizioni premiali operino previa esplicita opzione dei contribuenti, da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

Il comma 8 del decreto in esame stabilisce che i beneficiari della disposizione in commento, se non adempiono agli obblighi di trasparenza di cui al comma 2, o a quelli fissati dalla disciplina antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, perdono i suddetti benefici e soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra Euro 1.500 ed Euro 4.000.

Le regole in materia di semplificazione prevedono, inoltre, che non vi è decadenza dai benefici medesimi, ma solo applicazione della sanzione amministrativa nel caso di adempimento degli obblighi di invio di informazioni, di cui al comma 2, lettera a) con ritardo non superiore a 90 giorni.

In merito, si ricorda che è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

In materia di accertamento (commi da 9 a 13), infine, si precisa che, nei confronti dei soggetti che presentano ricavi o compensi congrui e coerenti rispetto ai valori risultati dall’applicazione degli studi di settore, il comma 9 prevede limitazioni ai poteri di accertamento del fisco, sempreché abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell’amministrazione medesima.

Nei confronti dei predetti soggetti, in particolare:

  • sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come previsto dal sesto comma del citato articolo 38).

Per ciò che concerne i termini di applicazione della nuova disciplina, il comma 13 del D.L. n. 201/2011, ferma restando l’applicazione del previgente comma 4-bis dell’art. 10 e dall’art. 10-ter della legge n. 146 del 199 per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011, prevede che i citati commi 9 e 10 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’annualità 2011.