Controllo volume d’affari: provvedimento Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, al fine di stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili (in questo caso dell’Iva), definisce le modalità di fruizione, per contribuenti e Guardia di Finanza, delle informazioni che emergono dal confronto tra “il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78”, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

La finalità è segnalare le incongruenze tra volume d’affari e dati ricavati dall’incrocio delle informazioni contenute nella dichiarazione Iva e di quelle trasmesse con lo spesometro annuale dal contribuente e dai suoi clienti.

Ciò consente successivamente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia e rafforzare così il concetto di collaborazione fiscale (compliance).

Quindi nel caso in cui il Fisco dovesse riscontrare delle differenze, le stesse verranno comunicate ai contribuenti tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente i seguenti dati:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria) ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • modalità di consultazione delle informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata.

Inoltre le medesime informazioni comunicate ai contribuenti saranno fornite dalle Entrate alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Il contribuente potrà recuperare le medesime informazioni tramite il proprio cassetto fiscale, che consente di ottenere dei dati aggiuntivi, quali:

a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;

b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);

c) importo della somma delle operazioni relative a :

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;

d) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);

e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);

f) ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);

g) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);

h) ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).

Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente può in maniera alternativa ed in base a quanto riscontrato:

  • richiedere, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, ulteriori informazioniin merito alla comunicazione ricevuta;
  • fornire alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti attraverso l’indirizzo Pec in grado di spiegare le incongruenze emerse;
  • regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Tale ultimo comportamento è consentito a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza (salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazione dei redditi e dell’Iva (ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973 e articolo 54-bis, Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr 600/1973).

Fabrizio Tortelotti