Prestazioni occasionali: le modifiche del Decreto Dignità e i chiarimenti dell’INPS

L’INPS ha rilasciato la circolare con la quale recepisce le novità apportate dal Decreto Dignità alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Ecco per voi una sintesi per punti di quello che cambia.

Con Circolare del 17 Ottobre 2018, n. 103, l’INPS illustra le novità apportate dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, alla disciplina delle prestazioni occasionali, introdotta dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note prot. n. 6616 del 14/09/2018, n. 6699 del 18/09/2018 e n. 7036 del 28/09/2018.

In primo luogo, per quanto attiene al regime per l’agricoltura, viene specificato che nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  • il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Allo scopo, inoltre, di favorire il controllo del rispetto della previsione normativa, che prevede un compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.

In secondo luogo, per espressa previsione del cd. Decreto Dignità, è stato introdotto uno specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

In particolare, destinatari di tale disciplina sono gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente, risultante dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese, contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Diversamente, i soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva del settore turismo sia già registrata, come utilizzatore, nella piattaforma informatica delle Prestazioni occasionali, essa dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione della presente circolare.

Anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Quanto alla disciplina applicabile agli Enti locali, questi possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  1. nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  2. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  3. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  4. per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Libretto famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, i lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di Famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS.

Le modifiche normative prevedono che i prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La registrazione nella procedura informatica del possesso di uno degli status sopra indicati consentirà all’utilizzatore di computare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore dell’agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Si sottolinea, infine, che qualora l’utilizzatore sia:

  • un’impresa del settore agricolo, un’azienda alberghiera o una struttura ricettiva del settore del turismo;
  • altro datore di lavoro che intende usufruire del regime di computo del limite economico previsto dalla legge per utilizzatore (cfr. art 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017);

in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore, la procedura trasmette un’apposita segnalazione con la quale viene ricordata la necessità che il prestatore aggiorni la propria scheda anagrafica e viene bloccata l’acquisizione della dichiarazione.

In tali casi, la prestazione a favore di impresa del settore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva non potrà essere svolta. Negli altri casi, la dichiarazione potrà essere acquisita senza l’indicazione di voler fruire del particolare regime di computo del limite economico previsto per utilizzatore dal citato comma 8.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato