Avvisi 36-ter e novità introdotte dal “Decretone”

Quali sono le novità previste dal D.L. 4/2019 in materia di visto di conformità infedele sul modello 730? Quali sono le responsabilità per professionisti abilitati e CAF? La normativa ha effetto retroattivo e dunque trova applicazione anche per le violazioni relative agli anni precedenti al 2019?

I controlli formali 36-ter riguardanti il modello 730/2017 ricevuti in questi giorni dai CAF sono effettuati secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2014 e di quelli di cui al D.M. n. 164/1999. È proprio il Decreto 175/2014 – c.d. decreto semplificazioni – che ha riformulato l’art. 39 del D.Lgs. 241/1997, stabilendo che se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi […], il CAF è tenuto nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il medesimo Decreto ha riformulato, di conseguenza, anche l’art. 26 del D.M. 164/1999 che al comma 3-bis prevede che: “Ai fini della verifica del visto di conformità entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti[…] al CAF che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti”.

Si ha quindi un pieno coinvolgimento dell’intermediario il quale:

  • entro 60 giorni dovrà inviare all’Amministrazione finanziaria i documenti per il relativo controllo;
  • se necessario procederà all’elaborazione di memorie difensive;
  • dovrà sostenere le eventuali sanzioni per l’infedeltà al visto di conformità.

In seguito alla verifica della documentazione, se si riscontrassero alcuni errori nella compilazione, le soluzioni per sanare la posizione sono:

  • o l’elaborazione di un modello Redditi Integrativo da parte del contribuente;
  • o la presentazione della Comunicazione Rettificativa da parte del Caf.

Cosa succede se il contribuente non vuole correggere la dichiarazione?

L’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 stabilisce che Sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata … il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

In presenza di una dichiarazione o di una comunicazione rettificativa, rimane in capo all’intermediario la sola sanzione, che può essere versata in misura ridotta mediante ravvedimento, mentre al contribuente verrà consegnato la delega F24 per il pagamento di imposta e interessi.

Il Caf/professionista è tenuto a informare il contribuente della necessità di correggere la dichiarazione presentata. Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al Caf/professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione.

Cosa è successo con la legge di conversione del D.L.4/2019?

La legge di conversione del D.L. 4/2019 (c.d. “Decretone) è intervenuta sulla disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele apposizione del visto di conformità nel caso di presentazione del modello 730 effettuato mediante professionista abilitato/CAF.

Modificando nuovamente il comma.1, lett. a dell’articolo 39 del D.lgs. 241/1997, viene previsto che i responsabili dei CAF ed i professionisti abilitati che rilasciano un visto infedele relativamente a un modello 730 non sono più tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta e degli interessi come da ex art.36-ter Dpr 600/73. Sempre che il visto infedele non sia stato indotto da dolo o colpa grave del contribuente, il CAF rimane responsabile della sola sanzione del 30% con la conseguenza che le maggiori imposte e gli interessi relativi a seguito di controllo formale rimangono ad esclusivo carico del contribuente.

Quanto stabilito con il cd “Decretone” si applica a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (mod.730/2019), per quanto riguarda gli anni precedenti rimane in vigore quanto previsto dal D.lgs. n.175/2014.

Denisa Mema – Centro Studi CGN