Colf e badanti: aumentano gli stipendi minimi per il 2020

In data 31 gennaio 2020, la Commissione formata da Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs ha stabilito le retribuzioni minime dei lavoratori domestici in vigore dal 1° gennaio 2020.

Ogni anno i sindacati firmatari del CCNL Lavoro Domestico si incontrano presso il Ministero del Lavoro per definire gli importi delle nuove retribuzioni minime per colf e badanti, in base all’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat. È lo stesso CCNL a stabilire la necessità di tale aggiornamento, secondo la disposizione di cui all’articolo 37: “Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 44, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti”.

Le retribuzioni minime sono stabilite in base all’inquadramento del lavoratore domestico. L’inquadramento del lavoratore domestico si differenzia innanzitutto a seconda che si tratti di lavoratore convivente o non convivente con il datore di lavoro o con l’assistito. Sia il rapporto di convivenza che di non convivenza, poi, prevede 8 livelli di inquadramento (più un LIVELLO UNICO per il personale assunto per garantire la presenza notturna), in base alle mansioni svolte dal lavoratore e all’esperienza maturata: i lavoratori che svolgono prevalentemente mansioni orientate alla cura e alla gestione della casa dovranno essere inquadrati in uno dei quattro livelli base (A, B, C, D), mentre il personale dedicato all’assistenza delle persone dovrà essere inquadrato in uno dei quattro livelli SUPER (A SUPER, B SUPER, C SUPER, D SUPER).

  1. LIVELLO A (Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia, aiuto di cucina, stalliere, assistente ad animali domestici, addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi, operaio comune).
  2. LIVELLO A SUPER (Addetto alla compagnia, baby sitter).

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

  1. LIVELLO B (Collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, cameriere, giardiniere, operaio qualificato, autista, addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro.
  2. LIVELLO B SUPER (Assistente a persone autosufficienti).

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

  1. LIVELLO C (Cuoco).
  2. LIVELLO C SUPER (Assistente a persone non autosufficienti – non formato).

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

  1. LIVELLO D (Amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore).
  2. LIVELLO D SUPER (Assistente a persone non autosufficienti – formato, direttore di casa).

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

  1. LIVELLO UNICO

Appartiene a questo livello il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna compresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00.

In base all’aggiornamento stabilito in data 31 gennaio, le retribuzioni minime previste per l’anno 2020 sono le seguenti:

  • LIVELLO A: 636,71 euro mensili per i lavoratori conviventi e 4,62 orari per i lavoratori non conviventi;
  • LIVELLO AS: 752,48 euro mensili per i lavoratori conviventi e 5,45 orari per i lavoratori non conviventi;
  • LIVELLO B: 810,36 euro mensili per i lavoratori conviventi, 578,83 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario part-time fino a 30 ore settimanali e 5,78 orari per i lavoratori non conviventi;
  • LIVELLO BS: 868,28 euro mensili per i lavoratori conviventi, 607,78 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario part- time fino a 30 ore settimanali, 998,47 euro mensili per i lavoratori che prestano assistenza notturna e 6,13 orari per i lavoratori non conviventi;
  • LIVELLO C: 926,14 euro mensili per i lavoratori conviventi, 671,43 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario part-time fino a 30 ore settimanali e 6,48 orari per i lavoratori non conviventi;
  • LIVELLO CS: 984,01 euro mensili per i lavoratori conviventi, 1.131,60 euro mensili per i lavoratori che prestano assistenza notturna, 7,35 orari per i lavoratori che coprono i giorni di riposo dei lavoratori titolari e 6,83 orari per i lavoratori non conviventi;
  • LIVELLO D: 1.157,65 euro mensili per i lavoratori conviventi e 7,88 orari per i lavoratori non conviventi;
  • LIVELLO DS: 1.215,53 euro mensili per i lavoratori conviventi, 1.397,89 euro mensili per i lavoratori che prestano assistenza notturna, 8,86 orari per i lavoratori che coprono i giorni di riposo dei lavoratori titolari e 8,22 orari per i lavoratori non conviventi;
  • LIVELLO UNICO: 668,54 euro mensili per i lavoratori addetti alla presenza notturna.

Sara Leon – Centro Studi CGN