Covid-19: la giustizia italiana non si ferma, o forse sì?

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, meglio conosciuto come Decreto Cura Italia, un provvedimento volto principalmente a sostenere e implementare la ripresa economica durante l’emergenza Coronavirus. Tra le misure previste non sono però mancate quelle rivolte alla giustizia civile, penale, tributaria e militare.

I provvedimenti di emergenza

Il primo punto sul quale il Consiglio dei Ministri si è soffermato è stato quello relativo alla sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Già il Decreto Legge dell’8 marzo 2020, n.11 aveva stabilito un rinvio delle suddette udienze fino al 22 marzo 2020; ora la scelta è stata quella di prorogare questo termine fino al 15 aprile 2020.

Questo ha comportato un’ulteriore sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili e penali, quali:

  • termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari;
  • termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
  • termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni;
  • il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale;
  • tutti i restanti termini procedurali.

Il decreto chiarisce inoltre che, nel caso in cui l’inizio del decorso del termine intervenga dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, lo stesso sarà differito alla fine di questo periodo.

Le udienze escluse dalla sospensione

L’operatività della giustizia italiana viene in ogni caso garantita per alcune tipologie di procedimenti, per i quali sono previste delle deroghe a quanto sopra esposto. Sono infatti escluse dalla sospensione:

  • le cause di competenza del tribunale dei minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio, nonché altri tipi di procedimento aventi carattere di necessità e urgenza, come previsto dall’art. 83 comma 3 let. a);
  • i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o per i quali è pendente la richiesta di applicazione di misure detentive, come sancito dall’art.83 comma 3 let. b);
  • i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili come stabilito dall’art. 83 comma 3 let. c). Il carattere d’urgenza deve essere dichiarato dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Con il comma 7 dell’art. 83 del provvedimento vengono inoltre approvate alcune disposizioni volte a consentire il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie fornite dal Ministero della Salute. Queste vanno anche a coinvolgere l’organizzazione di tutte le udienze sopra citate per le quali si prevede l’esclusione dalla sospensione dei termini.

Viene innanzitutto disposta la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze civili pubbliche. Per quest’ultime viene inoltre disposto che se l’udienza civile non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti:

  • lo svolgimento della stessa potrà essere attuato con collegamenti da remoto che saranno individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Questi nuovi mezzi dovranno essere idonei a garantire il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti coinvolte;
  • la stessa potrà essere svolta tramite lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Lo stesso scenario è stato previsto anche per le udienze penali pubbliche e le singole udienze. In questo caso, viene garantita la celebrazione a porte chiuse con la precisazione che, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare verrà assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN