Prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera: modalità di tassazione

In caso di rapporto di lavoro svizzero, il contribuente versa obbligatoriamente contributi sia all’AVS (c.d. primo pilastro), sia alla LPP, cioè alla forma di previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (c.d. secondo pilastro). Ma come avviene l’erogazione e il successivo trattamento fiscale di quest’ultima?

Se l’AVS svizzera è da sempre esente da imposizione fiscale e pertanto non va inserita in dichiarazione dei redditi, in quanto già tassata alla fonte per il suo 5% in base all’art.76 della Legge 413/91, ci sono sempre state varie interpretazioni per la tassazione della LPP.

L’Agenzia delle entrate interviene con la Risoluzione 3/E/2020 facendo chiarezza al proposito.

Nell’interpello, il cittadino italiano ricorda che, proprio a seguito delle novità introdotte dal c.1-bis dell’art.76 della Legge 431/91, la pensione integrativa LPP erogata a cittadini italiani che abbiano lavorato in svizzera, subisce l’imposta del 5% e cioè la medesima prevista per l’AVS. Tale imposta dovrebbe essere trattenuta direttamente a titolo definitivo dagli istituti di credito italiani che erogano l’importo.

Analizzando il caso, l’Agenzia richiama il suddetto c. 1-bis dell’art.76, Legge 413/91 che cita:

La ritenuta di cui al comma 1 – AVS – è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in svizzera e in qualunque forma erogate.

Rileva inoltre che, in coerenza a quanto indicato dal MEF con la Circolare 6/1993, in relazione all’AVS, anche la ritenuta sulla pensione LPP deve applicarsi nella medesima misura a titolo di imposta.

Tale imposizione avviene da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari, mentre per le LPP è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento.

Pertanto, nel caso specifico in cui l’importo sia erogato da intermediario finanziario, subisce l’imposizione alla fonte del 5%.

Da rilevare inoltre che con la Circolare 30/E/2015, emessa in merito alla Voluntary Discolosure, è affermato che le pensioni AVS, accreditate sui conti svizzeri senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, sono comunque assoggettate alla ritenuta alla fonte del 5%, in modo da uniformare le due situazioni.

L’Agenzia quindi conclude, sempre nel presupposto che si tratti di contribuente fiscalmente residente in Italia, che l’importo derivante da LPP non riscosso tramite intermediari residenti non possa scontare la ritenuta alla fonte del 5%, ma debba essere assoggettato a tassazione separata, ai sensi dell’art.17 c.1 lett. a), secondo periodo, del Tuir.

Rita Martin – Centro Studi CGN