La nuova modalità di attivazione dello Spid: con video e senza operatore

L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova la nostra vita, i nostri affetti, la nostra routine e probabilmente ha cambiato in maniera irreversibile il nostro approccio alla realtà digitale, uno dei pochi aspetti per i quali – forse – sarà possibile trarre concreti benefici sia nel breve che nel lungo termine.

A parere di chi scrive, probabilmente la crisi che viviamo ci ha messo di fronte alla nostra “inadeguatezza digitale” che a volte, con nostra stessa sorpresa, siamo riusciti a superare scoprendoci più “tecnologici” di quanto pensavamo; pertanto, le istituzioni non possono che cavalcare questa sorta di onda digitale al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e quindi i potenziali contagi.

Non a caso lo Spid, strumento principe in tema di identificazione digitale che fisiologicamente non può che avvenire a distanza, toccando oggi quota 11 milioni di utenti contro i 4 milioni e 800 mila utenti del settembre 2019 è in netta ascesa e oggetto di innovazione concettuale.

In tal senso, uno dei segnali è rappresentato dalla recente determina 426/2020 Agid con la quale è stata introdotta una nuova modalità per ottenere lo Spid, spesso indicata con l’espressione “con video e senza operatore”, che consente l’ottenimento dell’identità digitale senza spostamenti, senza contatto con persone fisiche e con riduzione dei tempi di attesa.

Tale opzione si aggiunge alle altre modalità già previste, a differenza delle quali l’utente interessato non dovrà fare altro che:

  1. registrarsi sul sito del gestore di identità;
  2. realizzare una breve sessione audio-video in cui mostrare il proprio documento di riconoscimento italiano (carta d’identità, anche elettronica, patente o passaporto) e la tessera sanitaria/tesserino del codice fiscale. Ai fini della certezza dell’identificazione, durante il video l’interessato dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite la app del gestore di identità digitale;
  3. effettuare un bonifico da un conto corrente italiano a lui riconducibile (per lo meno cointestato) che presenterà nella causale uno specifico codice indicato dal gestore di identità ai fini della certezza dell’identificazione. Ogni gestore sarà libero di decidere l’ammontare dell’importo nonché la sua destinazione; potrebbe infatti destinare le somme a titolo di beneficenza oppure incamerarle ai fini di corrispettivo del servizio.

Tuttavia è lecito domandarsi se la procedura, che sembra offrire evidenti vantaggi a livello pratico e di tempistiche, offra al contempo adeguate garanzie per scongiurare fattispecie di furto di identità.

La risposta può ritenersi positiva, in quanto il rilascio dell’identità digitale tendenzialmente non sarà immediato/contestuale e nella cd. fase del backoffice vi sarà l’intervento di un operatore, il quale effettuerà in maniera “asincrona” gli opportuni controlli per verificare che il volto del richiedente combaci con quello esibito nel documento di riconoscimento in corso di validità e che il documento non risulti smarrito o oggetto di furto. Sul punto si è espresso in maniera favorevole anche il Garante della Privacy, il quale con parere dd. 17 settembre 2020 ha nei fatti ritenuto la procedura sopradescritta soddisfacente e rassicurante dal punto di vista della tutela dei dati personali.

Questa nuova modalità di rilascio dello Spid è quindi un ulteriore passo in avanti nel cammino della digitalizzazione, una delle grandi imprese che il nostro paese è chiamato a compiere.

Roberto De Bellis – Centro Studi CGN