730/2022 e Redditi PF/2022, il visto “Superbonus”: differenze a confronto

Tra le principali novità del modello Redditi PF 2022 per i redditi conseguiti nel 2021, si segnala la nuova casella “Presenza visto di conformità”, che assume particolare interesse in relazione all’altro modello diffusamente utilizzato dalle persone fisiche, vale a dire il modello 730/2022.

La casella in esame è stata collocata nel riquadro “Firma della dichiarazione” come si evince dal modello Redditi PF/2022 sotto riportato.

La casella “Presenza visto Superbonus” va barrata in caso di apposizione del visto di conformità alla documentazione attestante i presupposti per fruire della detrazione superbonus 110% direttamente in dichiarazione. La norma di riferimento è stata introdotta dall’art. 1 comma 28 della Legge 234/2020 che ha fatto salvi i contenuti dell’art. 5 del DL 157/2021 (Decreto Antifrodi), che disponeva dell’obbligo del visto per fruire della detrazione superbonus anche in caso di utilizzo diretto dell’agevolazione. La norma è entrata in vigore nel novembre dell’anno scorso con la conseguente prima applicazione in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

È il caso di precisare che il visto di conformità relativo alla casella “Presenza visto superbonus”:

  • riguarda solo i dati relativi ai documenti che attestano la sussistenza dei presupposti per usufruire della detrazione del 110%. Non si richiede, quindi, alcun visto di conformità specifico per quanto concerne l’utilizzo direttamente in dichiarazione, Redditi PF/2022 oppure 730/2022, per quanto concerne gli altri bonus edili compreso il bonus facciate;
  • la casella non deve essere barrata in caso di presentazione del modello Redditi PF/2022 direttamente da parte del contribuente tramite l’utilizzo della dichiarazione precompilata;
  • il costo inerente al visto in questione rappresenta una spesa detraibile anche nel caso in cui il contribuente usufruisca della detrazione direttamente in dichiarazione.

Per quanto concerne il modello 730/2022, non si riscontra una casella per lo specifico visto di conformità per il Superbonus 110%. La motivazione sta nel fatto che sono stati previsti i seguenti casi di esclusione:

  • la dichiarazione modello 730/2022 è presentata direttamente dal contribuente tramite l’utilizzo della dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi);
  • la dichiarazione modello 730/2022 è presentata dal contribuente tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • la dichiarazione modello 730/2022 è presentata dal CAF/professionista abilitato che appone il visto di conformità sull’intera dichiarazione (sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato al CAF/professionista) assorbendo di fatto il visto specifico riguardante il superbonus.

I soggetti professionisti abilitati che possono rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 241/97 per il caso in specie sono:

  • gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro;
  • gli iscritti nel registro dei Revisori Legali;
  • gli iscritti, alla data del 30.9.1993, nei ruoli di Periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN