Ampliata la platea del Bonus Natale, riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, senza coniuge a carico, con almeno un figlio a carico e con reddito annuo non superiore a 28.000 euro.
Questo quanto previsto dal Decreto Legge n. 167/2024 che ha modificato il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (cosiddetto Decreto Omnibus), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143.
A seguito delle recenti modifiche introdotte, l’indennità una tantum, di importo pari a 100 euro, spetta ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
- l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante.
Pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti, non è più necessario avere il coniuge fiscalmente a carico o appartenere ad un nucleo familiare c.d. monogenitoriale e sono ammessi al beneficio anche i conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della Legge n. 76 del 2016.
N.B. L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Pertanto, nelle ipotesi in cui entrambi i coniugi o conviventi, abbiano potenzialmente diritto al bonus, l’indennità spetta a uno solo dei coniugi/conviventi (come già specificato nel precedente articolo sul bonus).
Per i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, invece, l’una tantum sembra spettare ad entrambi i genitori, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti. Si segnala in ogni caso di porre attenzione ai casi di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore.
Non sono, invece, beneficiari della misura i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti, etc.).
Si segnala, inoltre, che l’indennità:
- non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- deve essere riproporzionata al periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024;
- non viene riproporzionata in caso di rapporto di lavoro part-time;
- in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta ai fini del calcolo dei giorni per i quali spetta il bonus.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale è tenuto ad attestare per iscritto di avervi diritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli e il rispetto del requisito reddituale.
N.B. Anche in caso di più figli fiscalmente a carico è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio.
Qualora nel corso dell’anno 2024 il lavoratore abbia svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, che materialmente eroga il bonus, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell’indennità spettante.
Inoltre, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
N.B. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Il sostituto d’imposta recupererà le somme erogate a titolo di una tantum tramite compensazione (codice tributo 1703) a partire dal giorno successivo all’erogazione dell’indennità in busta paga.
N.B. Il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
Nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, dapprima con Circolare n. 19/E e successivamente con Circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, permangono ancora alcuni dubbi sull’applicazione della misura.
Ad esempio, sussistono ancora perplessità con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato per i quali non viene corrisposta la 13^ mensilità, in quanto elemento facente parte della retribuzione mensile, e per gli operai edili per i quali la mensilità aggiuntiva viene corrisposta direttamente dalle Casse edili territoriali.
Si ricorda, infine, che è in ogni caso possibile verificare l’effettiva spettanza del bonus in sede dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Il bonus viene infatti rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell’Irpef.
Riferimenti normativi e di prassi:
- Articolo 2-bis DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113 – Normattiva
- Circolare Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024, n. 19/E
- Circolare Agenzia delle Entrate 19 novembre 2024, n. 22/E
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
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Relatore: dott. Francesco Geria