Cuneo fiscale, istruzioni per sostituti d’imposta e contribuenti

La Circolare n. 4 del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative rispetto alle novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nonché sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente introdotte nell’ultima legge di bilancio (ex art. 1, comma 4- 9, L. n. 207/2024).

Si tratta di misure in favore dei lavoratori dipendenti (con esclusione di pensionati e parasubordinati) finalizzate alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, che si concretizzano nel riconoscimento di:

  • un bonus in percentuale se il reddito di lavoro dipendente non supera 20.000 euro;
  • una detrazione fissa di 1.000 euro se il reddito supera 20.000 euro ma non 32.000;
  • una detrazione inversamente proporzionale al reddito se esso è compreso tra 32.001 e 40.000 euro.

Il bonus in percentuale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro che si determina con una percentuale del:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

I parametri da considerare sono due: reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo: la circolare riporta l’esempio di un contribuente che nell’anno 2025:

  • ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
  • è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro [(2.000:62) x 365].

La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (2.000 euro).

L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro per un importo pari:

  • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Ad esempio:

  1. al lavoratore che ha un reddito complessivo di 30.000 euro spetta un’ulteriore detrazione pari a 1.000;
  2. mentre se il reddito complessivo è di 35.000 euro l’ulteriore detrazione è pari a 625 euro (1000 x (40.000 – 35.000)/8000).

La riduzione del cuneo fiscale sostituisce la precedente misura che si basava sull’applicazione di un esonero parziale della quota dei contributi previdenziali IVS a carico dipendente e viene riconosciuta direttamente dal sostituito d’imposta in relazione al reddito di lavoro dipendente e al reddito complessivo.

Ai fini dell’applicazione dei benefici, il sostituto d’imposta:

  • riconosce direttamente il bonus percentuale o l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza necessità di richiesta del lavoratore. Di converso, non provvede al riconoscimento solo su richiesta del lavoratore che ritiene di non avvalersene per ragioni legate per esempio al reddito previsionale per concomitanza di altri redditi di lavoro dipendente;
  • compensa nel modello F24 il credito generato dall’erogazione del bonus utilizzando i codici istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 31 gennaio 2025;
  • verifica in sede di conguaglio la spettanza dei benefici e provvede all’eventuale recupero;
  • riporta i dati nella Certificazione Unica e nel modello 770.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di più rapporti di lavoro durante l’anno, il lavoratore deve:

  • comunicare al datore di lavoro che riconosce il bonus o l’ulteriore detrazione le informazioni relative ai redditi degli altri rapporti di lavoro (se i rapporti di lavoro si collocano in momenti diversi durante l’anno); se il lavoratore non comunica tali dati il sostituto d’imposta utilizzerà i dati reddituali a propria disposizione;
  • individuare il datore di lavoro che dovrà riconoscere il bonus o l’ulteriore detrazione, se tali rapporti di lavoro si collocano nello stesso momento dell’anno (ad esempio, più rapporti di lavoro part time). In tal caso, occorre che il lavoratore comunichi all’altro datore di lavoro di non applicare i benefici.

Il documento di prassi ribadisce la possibilità di fruire delle detrazioni in esame direttamente in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente, per fruire o restituire, quando:

  • il datore di lavoro il datore di lavoro non abbia riconosciuto il bonus o l’ulteriore detrazione in sede di conguaglio oppure non assume la qualità di sostituto d’imposta (ad esempio, il datore di lavoro domestico);
  • In qualità di lavoratore dipendente abbia beneficiato del bonus o dell’ulteriore detrazione in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito.

È il caso di evidenziare che:

  • il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore;
  • l’importo non sarà assoggettato a contribuzione INPS.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. “reddito di riferimento”), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono essere considerati anche:

  • la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero;
  • la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati;
  • i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni;
  • i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • la quota di agevolazione ACE;
  • le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN