Quale trattamento IVA applicare ai servizi museali accessori, diversi da quelli relativi alla vendita dei biglietti? L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 161/2025 ad una istanza di interpello fa chiarezza.
Un ente dotato di autonomia gestionale e classificato tra i musei di rilevante interesse internazionale ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sul il corretto trattamento IVA applicabile ai servizi museali che intende appaltare. Nello specifico, l’ente ha manifestato l’esigenza di affidare a terzi, mediante gara, alcuni servizi di accoglienza al pubblico e custodia dei locali museali.
Di fronte a una normativa interpretata in modo non univoco, l’ente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di esprimere un parere circa la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 22), del DPR 633/1972 a tali prestazioni.
L’articolo 10, comma 1, n. 22), del DPR 633/1972 è la norma di riferimento in materia e prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni culturali legate alla fruizione di determinati luoghi della cultura. Il fondamento di tale esenzione va individuato nel principio di rilevante utilità sociale e culturale dei servizi offerti, coerentemente con la normativa europea (articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE). Quest’ultima consente agli Stati membri di esentare dall’IVA le prestazioni culturali e le vendite connesse effettuate da enti pubblici o organismi culturali riconosciuti.
Tuttavia, poiché l’esenzione rappresenta un’eccezione al principio generale di tassazione delle prestazioni di servizi, la sua applicazione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, come più volte sottolineato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel fornire la risposta all’ente, l’Agenzia delle Entrate richiama numerose risoluzioni e interpretazioni precedenti che hanno contribuito a definire l’ambito oggettivo dell’esenzione distinguendo chiaramente tra le prestazioni direttamente “inerenti alla visita”, che godono dell’esenzione, e quelle riconducibili alla gestione ordinaria o logistica del sito, per le quali si applica l’IVA.
Nel caso concreto, i servizi che l’ente intende appaltare comprendono servizi di accoglienza, informazione, orientamento dei visitatori e altri servizi accessori diversi. Tali attività sono eseguite in forma unitaria da soggetti terzi a fronte di un unico corrispettivo contrattuale. L’Agenzia, pur riconoscendo la natura culturale delle attività dell’ente, conclude che le prestazioni oggetto dell’appalto non rientrano nell’ambito delle prestazioni “inerenti alla visita” ai sensi dell’articolo 10, n. 22).
L’elemento discriminante risiede nella natura funzionale e gestionale dei servizi descritti, che vanno al di là del semplice supporto alla fruizione del patrimonio culturale da parte del visitatore. Attività come apertura/chiusura delle sale, vigilanza passiva, controllo accessi, assistenza tecnica o sorveglianza dei comportamenti del pubblico sono ritenute parte della gestione operativa del sito museale, piuttosto che prestazioni rese nell’ambito dell’esperienza di visita.
Questa distinzione è stata già affermata in precedenti risposte dell’Amministrazione, come nel caso della risoluzione n. 149/E/2007, dove è stato escluso il regime di esenzione per servizi esternalizzati relativi alla sicurezza e al supporto organizzativo dei musei comunali.
Anche nel caso in esame, l’Agenzia osserva che la mancanza di connessione diretta e immediata tra la prestazione e la visita culturale esclude l’applicabilità dell’esenzione. Il fatto che le attività siano affidate a personale terzo, operante in modalità continuativa e non occasionale, e svolte in forma indistinta per tutte le funzioni elencate, rafforza la caratterizzazione gestionale dell’appalto.
Alla luce di quanto esposto, per il caso in esame l’Agenzia delle Entrate conclude che i servizi oggetto di affidamento a terzi non sono riconducibili al concetto di prestazioni “inerenti alla visita” e, pertanto, non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972.
Tali prestazioni rientrano, invece, in un rapporto contrattuale di servizio a contenuto organizzativo, gestionale e logistico, tipico dell’ordinaria amministrazione di un sito museale. Di conseguenza, devono essere assoggettate a IVA con l’aliquota propria, in base alla natura specifica delle attività svolte.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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