Tra le novità caratterizzanti la stagione dei bilanci in pieno svolgimento, si inserisce a buon diritto anche il tema della sostenibilità, in particolar modo per tutti i soggetti ricompresi nella c.d. Wave 1 che per la prima volta devono adempiere alla rendicontazione di sostenibilità secondo i canoni previsti dalla CSRD.
Dobbiamo ricordare, infatti, che le grandi società di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, già soggette alla DNF, non sono interessate dalla recente approvazione della proposta “Stop che clock” contenuta nel più ampio pacchetto Omnibus presentato dalla Commissione europea, che mira a semplificare la rendicontazione di sostenibilità e la relativa attestazione di assurance.
Conseguentemente, i soggetti sopra richiamati dovranno:
- predisporre la rendicontazione di sostenibilità come previsto dalla CSRD, premurandosi di inserire tale informativa in un apposito paragrafo della Relazione sulla gestione che correda il bilancio di esercizio;
- provvedere ad acquisire un’attestazione di assurance relativa a tale informativa, tenuto conto di quanto previsto dal principio SSAE Italia e alla luce dei recenti modelli di relazione del soggetto incaricato della revisione legale al bilancio aggiornati per i bilanci 2024.
Ciò in quanto, per i soggetti della Wave 1, l’assurance della rendicontazione di sostenibilità si basa necessariamente sulla doppietta SSAE Italia – ISAE 3000 R, come previsto dal MEF con determina prot. RR 13 del 30 gennaio 2025.
Ed è infatti il principio in questione che, ai paragrafi 47 e seguenti, illustra il contenuto della relazione di attestazione basata su un esame limitato (c.d. “limited review”).
La struttura del documento, pertanto, rimane la medesima, e può essere sintetizzata nella tabella seguente.
Sezione | Par. SSAE | Contenuto |
Titolo | 48 | Deve riportare i riferimenti dell’art. 14-bis del D.Lgs. n. 39/2010. |
Destinatari | 49 | Si tratta dei soggetti che hanno conferito l’incarico, cioè i soci/azionisti della Società oggetto di revisione. |
Conclusioni | 50 – 52 | In questa sezione il revisore deve:
– identificare i riferimenti normativi sulla base dei quali gli è stato conferito l’incarico per l’assurance della rendicontazione di sostenibilità; – identificare l’impresa che ha predisposto la rendicontazione di sostenibilità oggetto di revisione; – specificare che la rendicontazione di sostenibilità in parola è stata oggetto di un esame limitato; – indicare la data di riferimento della rendicontazione di sostenibilità; – specificare sulla base di quali riferimenti normativi è stata predisposta la rendicontazione di sostenibilità. In caso di clean review, il revisore deve indicare che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che gli facciano ritenere che: – la rendicontazione di sostenibilità non sia stata redatta in conformità agli standard ESRS; – le informazioni previste dal riquadro di riferimento per la Tassonomia non siano state redatte in conformità all’art. 8 del relativo Regolamento. (*Doppia negazione tipica per “limited assurance engagement”) |
Elementi alla base delle conclusioni | 53 | In questo paragrafo della sua relazione, il revisore deve indicare che:
– l’esame limitato è stato svolto in conformità al principio SSAE Italia; – trattandosi di un esame limitato, le procedure adottate nella revisione variano, per natura e tempistica, rispetto a quelle richieste per un incarico di reasonable assurance; – si richiama la parte della relazione relativa alle responsabilità; – la revisione è svolta applicando il principio di qualità ISQM Italia 1; – ritiene di aver acquisito (o meno) evidenze sufficienti e appropriate per basare le sue conclusioni. |
Responsabilità degli amministratori | 54 – 55 | Al pari dell’informativa di tipo finanziario, gli amministratori sono responsabili per quanto concerne:
– sviluppo e implementazione del processo di individuazione delle informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità; – redazione della rendicontazione in conformità agli ESRS e al Regolamento Tassonomia; – configurazione, messa in atto e mantenimento di un sistema di controllo interno necessario per improntare la rendicontazione; – selezione e applicazione di metodi appropriati per elaborare le informazioni utili alla rendicontazione. È inoltre necessario che il revisore individui le responsabilità del Collegio sindacale. |
Limitazioni | 56 | In questa sezione – facoltativa – il revisore dovrà indicare le eventuali limitazioni riscontrate nella misurazione o valutazione di uno o più specifici aspetti legati alle questioni di sostenibilità. |
Responsabilità del revisore | 57 – 58 | In questa sezione, invece, il revisore deve indicare:
– gli obiettivi connessi all’acquisizione di un livello di sicurezza limitato; – il fatto che eventuali errori possono derivare da frodi o comportamenti/eventi non intenzionali e comunque – al pari dell’informativa finanziaria – rispondono a una soglia di significatività; – di aver esercitato il giudizio professionale e di aver mantenuto lo scetticismo professionale lungo tutta la durata dell’incarico; – quale informativa potrebbe presentare errori significativi. |
Riepilogo | 59 | Questo paragrafo contiene il riepilogo delle principali procedure svolte per formulare le sue conclusioni. |
Nome e firma | 60 | Il responsabile dell’incarico deve riportare il suo nome e quindi la sottoscrizione della relazione. |
Sede | 61 | Il responsabile dell’incarico deve indicare il luogo in cui svolge la propria attività. |
Data | 62 – 63 | Infine, la data della relazione, che non deve essere antecedente alla data in cui:
– il revisore ha acquisito le evidenze su cui basare le conclusioni, inclusa l’attestazione degli amministratori; – il riesame della qualità dell’incarico risulta completato. |
Come anticipato nell’introduzione del presente intervento, per i soggetti della Wave 1, l’informativa di bilancio 2024, oltre a Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, sarà corredata da:
- una relazione sulla gestione che, in ossequio alla CSRD, conterrà anche un paragrafo dedicato alla rendicontazione di sostenibilità;
- la relazione di revisione legale, relativa all’informativa finanziaria; con riferimento a tale relazione, si specifica che nella sezione relativa alla relazione sulla gestione, il revisore dichiarerà la conformità alla normativa vigente “fatta eccezione per la rendicontazione di sostenibilità”;
- la relazione di assurance circoscritta specificatamente alla rendicontazione di sostenibilità.
Proprio in queste settimane sono in corso di pubblicazione i primi bilanci approvati dalle società rientranti nella Wave 1, tra le quali spiccano sicuramente i gruppi bancari.
Come possiamo vedere, nella relazione della società di revisione indipendente, nel paragrafo relativo alla relazione sulla gestione viene dichiarata la conformità alle norme di legge “esclusa la sezione relativa alla rendicontazione consolidata di sostenibilità”.
Infine, la relazione relativa alla rendicontazione consolidata di sostenibilità presenta il contenuto nella forma che è stata illustrata nel presente contributo, ed espone il giudizio nella c.d. “forma negativa” tipica di un “limited assurance engagement”, in cui il revisore afferma di non aver riscontrato elementi tali da indurlo a ritenere che la rendicontazione di sostenibilità non sia stata predisposta in conformità ai principi vigenti e al regolamento Tassonomia.
Alberto Frate – Centro Studi CGN