Conguaglio 730/2025: cosa fare se il sostituto d’imposta indicato è errato?

Con l’avvio della campagna fiscale 2025, milioni di contribuenti stanno presentando il modello 730 relativo ai redditi percepiti nel 2024. Una delle fasi più attese è quella del conguaglio fiscale dove il contribuente riceve un rimborso oppure versa le ulteriori imposte.

Può però accadere che, nel modello 730/2025, venga indicato un sostituto d’imposta errato. Questo può succedere, ad esempio, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro senza aggiornare i dati o se ha cessato il rapporto di lavoro.

Come correggere il sostituto d’imposta

In questi casi è possibile inviare un modello 730 integrativo con codice 2 entro il 25 ottobre 2025, al fine di modificare i dati relativi al sostituto d’imposta. È consentito presentare anche più di un modello integrativo con codice 2, a condizione che i precedenti abbiano proseguito con lo scarto del 730/4.

Attenzione: non è possibile presentare il modello integrativo con codice 2 se:

  • il 730 ordinario è stato presentato senza sostituto d’imposta;
  • è già stato inviato un modello 730 integrativo con codice 1 o 3.

Requisito fondamentale: diniego del modello 730-4

Affinché il modello 730 integrativo con codice 2 sia considerato valido, è necessario che il sostituto d’imposta originariamente indicato proceda con lo scarto del modello 730-4 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposita “Comunicazione di diniego” prevista dal Provvedimento n. 76124/2017.

In assenza di questa comunicazione, il sostituto d’imposta indicato nel modello 730 ordinario rimane obbligato ad effettuare il conguaglio.

Casi particolari: cessazione del rapporto di lavoro

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 14/E del 2013, nel caso in cui il rapporto di lavoro venga cessato, oppure il contribuente sia in aspettativa senza retribuzione, dopo la presentazione del 730 ma prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto non è tenuto a effettuare conguagli a debito.

In tal caso, egli dovrà:

  • comunicare tempestivamente al contribuente gli importi risultanti dalla dichiarazione;
  • consentire al contribuente di provvedere autonomamente al versamento.

Resta comunque la possibilità, per i contribuenti temporaneamente senza retribuzione, di richiedere che la somma a debito venga trattenuta in un secondo momento, nel caso in cui il sostituto d’imposta debba corrispondere altri emolumenti entro la fine dell’anno. In tal caso si applica un interesse dello 0,40% mensile.

Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

 

 

 

Debora Dal Molin – Centro Studi CGN