È stato pubblicato il decreto del 7 agosto 2025 a cura del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rubricato “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”, meglio noto come Conto Termico 3.0. Le novità prenderanno il via tra gennaio e febbraio del 2026 in quanto il decreto entrerà in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione e ci vorranno altri sessanta giorni per emanare a cura del Gestore dei servizi energetici (GSE) le regole applicative che disciplinano gli aspetti operativi e di dettaglio.
Le domande presentate prima del 25 dicembre 2025 sono soggette al Conto Termico 2.0 e solo successivamente avverrà il passaggio agli incentivi del Conto Termico 3.0.
Il nuovo decreto:
- semplifica l’accesso al meccanismo;
- amplia la platea dei beneficiari estendendo le agevolazioni agli enti del terzo settore;
- aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.
Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato. Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.
In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
Per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici potranno accedere ai contributi:
- le pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico, per tutte le categorie di edifici;
- i privati (incluse le imprese) che potranno presentare domanda esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.
Invece, per quanto riguarda gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, i soggetti destinatari saranno:
- le pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo settore, che potranno presentare domanda per tutte le categorie di edifici;
- i privati (incluse le imprese) che potranno presentare domanda per interventi eseguiti sia su edifici appartenenti all’ambito terziario che appartenenti all’ambito residenziale. Agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste(residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi.
Gli immobili ammessi al beneficio sono i seguenti classificati in macrocategorie e identificati per categorie catastali:
- abitazioni residenziali (con esclusione degli immobili categoria A/8 e A/9;
- edifici dell’ambito terziario adibiti ad attività produttive (A/10, gruppo B, gruppo C con esclusione di C/6 e C/7 e gruppo D con esclusione di D/9 e gruppo E con esclusione di E/2 e E/6);
- edifici pubblici.
Se l’incentivo riguarda l’imprese, sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di una pluralità di interventi, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, si rende necessario l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), redatto prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Gli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 sono concessi sotto forma di contributi a fondo perduto di importo variabile a seconda della tipologia di intervento fino a copertura del 65% che si estende fino al 100% in caso di edifici pubblici (comprese scuole, ospedali e strutture residenziali) delle spese ammissibili. La metodologia per il calcolo degli incentivi, la percentuale incentivata della spesa, il costo massimo ammissibile e i valori massimi dell’incentivo spettante per ogni singolo intervento sono specificati all’Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN



































