La tassazione delle docenze online da soggetti non residenti: rileva il luogo di svolgimento

Ai fini della determinazione della tassazione di prestazioni, quali le docenze online, rese dai relatori residenti fiscalmente non in Italia possono rilevarsi diverse fattispecie, tra le quali andremo ad analizzare:

1) Prestazione svolta da un soggetto non residente fiscalmente nel territorio nazionale tramite piattaforma online presso la propria sede

I compensi ricevuti da un relatore non residente, intervenuto in videoconferenza dall’estero in occasione di un convegno organizzato in Italia, non sono soggetti a tassazione nel nostro Paese. Questo vale anche per la cessione del materiale didattico prodotto durante l’evento, in quanto tali compensi derivano da una prestazione professionale e non dalla cessione di diritti di sfruttamento del know-how. Inoltre, l’attività del relatore si svolge interamente all’estero.

La risposta all’interpello n. 266/2022 dell’Agenzia delle Entrate conferma che il collegamento da remoto non equivale a svolgimento dell’attività in Italia, escludendo quindi la tassazione. Di conseguenza, non si applica la ritenuta d’acconto.

L’Agenzia delle Entrate testualmente conclude l’interpello: “si ritiene che la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, debba essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.”

Per quanto riguarda le prestazioni occasionali rese da docenti esteri privi di partita IVA svolte all’estero da soggetti non residenti dovranno essere documentate mediante una ricevuta non fiscale priva di ritenuta d’acconto, sempre secondo il principio che la prestazione viene resa in territorio non italiano.

La ricevuta ha esclusivamente valore di quietanza, ovvero attesta l’avvenuto pagamento da parte del committente. È pertanto essenziale non emettere la ricevuta prima di aver ricevuto il compenso, per evitare eventuali rischi legati alla certificazione dell’incasso.

All’interno della ricevuta deve essere chiaramente indicato che si tratta di un’operazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA, riportando la seguente dicitura:

Operazione fuori campo IVA ex articolo 5 del DPR n. 633/72”.

2) Prestazione resa da un soggetto non residente fiscalmente in Italia, svolta nel territorio nazionale

Diversamente, ai fini dell’applicazione ritenuta d’acconto per prestazioni rese da relatori non residenti nel territorio dello Stato italiano e ivi svolte, l’Agenzia delle Entrate riporta la tassazione in tal senso: “Ai fini dell’applicazione della ritenuta da parte dei sostituti d’imposta che corrispondono tali compensi, l’articolo 25, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati (…) anche per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero (…) devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto di imposta (…) con l’obbligo di rivalsa». Il successivo comma 2 dispone che «se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposte a soggetti non residenti, il sostituto d’imposta che eroga gli stessi deve operare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero (…)».

Dunque, se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, si applica una ritenuta del 30% a titolo d’imposta, quindi definitiva (non a titolo di acconto). Questa ritenuta si applica anche se la prestazione è svolta nell’ambito di un’attività d’impresa ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non effettuate nel territorio dello Stato, rilevando di fatto il luogo dove viene svolta la prestazione.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN