Le novità sui controlli formali ex art.36-ter

Nell’ambito delle verifiche svolte dall’Amministrazione Finanziaria per accertare la fedele apposizione del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati, due recenti sentenze della Corte di Cassazione (la n.11790-2024 e la n.11660-2024) hanno fatto conseguire importanti novità in relazione ai c.d. controlli formali ex art.36-ter.

Negli ultimi anni, i professionisti all’uopo abilitati, in particolare i CAF ed i loro RAF, si sono visti notificare avvisi di contestazione per ogni singola posizione ritenuta errata dall’Amministrazione Finanziaria, dalle varie Direzioni Provinciali territorialmente competenti per i contribuenti ai quali avevano prestato assistenza fiscale.

I giudici di legittimità hanno ricordato che tale comportamento è difforme al dettato normativo di cui al comma 2 dell’art.39 del decreto legislativo n. 241/1997,  il quale prevede testualmente chele violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale.”

La Corte Di Cassazione, quindi, non ha condiviso l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria secondo cui doveva ritenersi anche per il professionista territorialmente competente l’Ufficio sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

La ratio della normativa esaminata si fonda sulla duplice volontà da parte del legislatore di accentrare su base regionale i rapporti tra l’Agenzia delle entrate ed i soggetti deputati a rilasciare il visto di conformità ed evitare l’onere per il professionista, chiamato a difendersi, di doversi rivolgersi ad un elevato numero di Uffici localizzati in tutto il territorio italiano.

L’Amministrazione Finanziaria si è così adeguata alla legge ed ai giudicati suddetti, variando le modalità di notifica delle contestazioni. In particolare, nel caso di modelli 730 irregolari, la Direzione Provinciale territorialmente competente per il contribuente si rivolgerà a questo per il recupero della maggiore imposta e degli interessi mentre la Direzione Regionale chiederà al professionista la sanzione dovuta.

Si ricorda che la sanzione per visto infedele è pari al 30% della maggiore imposta riscontrata e che se versata entro i 60 giorni della notifica della contestazione è ridotta a 2/3. Resta salva la possibilità, anche per il contribuente, di agire in autotutela presentando elementi e documenti che si ritiene non siano stati valutati correttamente dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria.

 

 

 

Mariarosaria Forte – Centro Studi CGN