Per il periodo d’imposta 2025, i premi corrisposti da un’associazione sportiva ai propri associati per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive devono essere assoggettati a ritenuta del 20%, indipendentemente dall’entità del premio erogato, salvo poi presentare nel 2026 istanza di rimborso per le ritenute applicate sui premi erogati se di importo complessivamente non superiore a 300 euro.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 17 ottobre 2025 n. 265, ad un contribuente (associazione sportiva dilettantistica) che chiede conferma che con riferimento all’annualità 2025 si debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta alle scadenze previste, sui premi corrisposti ai propri associati per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
Di seguito, in sintesi, il parere dell’Agenzia delle Entrate. L’articolo 14, comma 2-quater, D.L. n. 215/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) aveva previsto, per il periodo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, la non applicazione della ritenuta del 20% sui premi sportivi versati ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021, agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, quando gli importi non superano la somma di 300 euro.
Questa deroga tuttavia, non è stata prorogata per l’annualità 2025. Per il 2025, quindi, viene meno l’esclusione automatica della ritenuta per i premi di modesta entità corrisposti ad associati o atleti sportivi.
Per effetto della mancata proroga, nel 2025 le associazioni sportive dilettantistiche che riconoscono premi ai propri associati o atleti devono operare e versare la ritenuta del 20% su tutti i premi pagati, senza distinguere tra importi inferiori o superiori a 300 euro.
Nel 2025 la ritenuta del 20% si applica “a tappeto” e il versamento della stessa segue le ordinarie scadenze: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento del premio.
L’Agenzia delle Entrate, ricorda anche che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Decreto Legge n. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione) che all’articolo 45, comma 9, proroga e rende strutturale l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 215/2023 dall’anno 2025.
E con la risposta a interpello n. 265, chiarisce che l’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti deve assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate precisa che entro la data del 16 gennaio 2026 dovranno essere effettuati i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta relative al mese di dicembre 2025, poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta va verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso, non del versamento.
Infine, viene precisato ancora che dalla data del 1° gennaio 2026 dovranno essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se superiori a euro 300,00. Sotto tale soglia, niente ritenuta.
Con questa lettura, l’Agenzia delle Entrate fornisce una linea guida univoca per gestire l’anno “ponte” 2025 e traghettare il sistema verso il regime ordinario in vigore dal 2026, evitando incertezze su applicazione, tempistiche e rimborso delle ritenute.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com



































