Acconti 2025: come e quando versarli

Entro lunedì 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre cade di domenica), è necessario effettuare il versamento della seconda rata di acconto oppure dell’acconto in unica soluzione relativo al periodo d’imposta in corso.

Attualmente, l’importo da versare non può essere rateizzato.

Per quanto riguarda gli importi dovuti, come verrà approfondito più avanti, i contribuenti tenuti al versamento in due rate devono corrispondere, entro la data indicata, il 60% dell’acconto complessivo (considerando che il restante 40% è stato già versato come prima rata).

Diversamente, per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – inclusi i soci di società che producono reddito in forma associata o in regime di trasparenza – l’acconto è suddiviso in due rate di pari importo, ciascuna pari al 50%.

I termini di versamento

Di seguito sono indicati i termini per il versamento della seconda rata, o dell’unica rata di acconto. Per i soggetti diversi dai contribuenti Irpef, tali termini variano in base alla coincidenza o meno del periodo d’imposta con l’anno solare.

  • Soggetto IRPEF: 30 novembre 2025 (termine rinviato al 1° dicembre 2025 in quanto il 30 è di domenica) in un’unica soluzione;
  • soggetto IRES: 30 novembre (1° dicembre 2025 in quanto il 30 è di domenica) per i soggetti solari, mentre entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari.

Modalità di versamento

È necessario distinguere se il contribuente che presenta il modello F24 sia titolare di partita IVA oppure no. Inoltre, la modalità di presentazione (cartacea o telematica) dipende anche dal contenuto del modello, in particolare dalla presenza di importi a credito compensati.

I contribuenti senza partita IVA possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso banche, poste o agenti della riscossione, oppure online tramite home banking o i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° luglio 2024, se il modello F24 contiene compensazioni (saldo a debito o zero), è obbligatorio utilizzare i canali telematici Entratel o Fisconline.

I titolari di partita Iva già da tempo assolvono all’obbligo di presentare il modello F24 contenente l’utilizzo di crediti esclusivamente con modalità telematiche (articolo 37, comma 49, Dl 223/2006).

Resta possibile effettuare il pagamento del modello F24 tramite i servizi di home banking solo se il saldo è a debito e non sono presenti compensazioni (cfr. risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 57/E del 4 maggio 2017 e n. 68/E del 9 giugno 2017). Per le compensazioni di crediti effettuate dal 1° luglio 2024 si applicano le regole indicate in precedenza.

Il termine di versamento

Secondo l’articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001, i versamenti di acconto per Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate, salvo che l’importo della prima non superi 103 euro (Dl 63/2002).

  • La prima rata, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scadeva il 30 giugno (termine ordinario) o entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,4%. Per il 2025, l’articolo 13 del Dl 84/2025 ha previsto per alcuni contribuenti (forfetari, soggetti Isa, ecc.) il differimento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 al 21 luglio senza maggiorazione, o al 20 agosto con maggiorazione;
  • la seconda rata va versata entro il 30 novembre 2025 (termine differito al 1° dicembre), senza possibilità di rateizzazione.

Metodi di calcolo

1. Metodo storico

Si basa sull’imposta dovuta per l’anno precedente, prendendo come riferimento l’importo indicato nella dichiarazione dei redditi (rigo “Differenza” o “Ires dovuta”). L’acconto si calcola applicando le seguenti percentuali:

  • 40% come primo acconto (giugno/luglio);
  • 60% come secondo acconto (entro il 1° dicembre 2025).

Per i soggetti ISA e i soci di società trasparenti, l’acconto è suddiviso in due rate pari al 50% ciascuna.

2. Metodo previsionale

Consente di determinare l’acconto sulla base dell’imposta stimata per l’anno in corso, utile in caso di riduzione del reddito o dell’imposta rispetto all’anno precedente. Il contribuente può:

  • versare il primo acconto in misura proporzionale;
  • versare il secondo acconto come differenza tra l’imposta stimata e quanto già pagato.

Acconti e CPB

Per i soggetti che hanno aderito al CPB, l’articolo 20, comma 1, del Dlgs 13/2024 stabilisce che «l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo al periodo d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati».

Pertanto, per chi ha esercitato l’opzione per il biennio 2024-2025, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Faq del 28 maggio 2025, l’acconto per il 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato secondo le regole ordinarie, ossia facendo riferimento all’imposta dovuta per il periodo precedente (2024) ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

In sintesi, per determinare l’acconto 2025, tali soggetti devono fare riferimento al rigo «Differenza» o «IRES dovuta» del modello Redditi 2025 relativo al periodo d’imposta 2024, e non al reddito concordato per il 2025. Inoltre, non va considerata la quota di reddito 2024 concordato assoggettata alla Flat Tax incrementale. Infine, per chi aderirà al CPB per il biennio 2025-2026, il 2025 rappresenta il primo anno di concordato: in tal caso, l’articolo 20, comma 2, del Dlgs 13/2024 ha previsto, con il metodo storico, una maggiorazione del 10% (3% per IRAP) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato per il 2025 e quello 2024 rilevante ai fini CPB (rettificato secondo gli articoli 15, 16 e 17 del Dlgs 13/2024).

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN