Il Codice Deontologico dei Commercialisti, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), regola la pubblicità e la promozione degli studi professionali, stabilendo chiari limiti per garantire il decoro e la dignità della professione. Con l’avvento dei social media e il moltiplicarsi degli strumenti di comunicazione, molti commercialisti si trovano a dover gestire la promozione online, ma in quale modo è realmente consentito farlo?
Vediamo insieme cosa si può e cosa non si può fare, con esempi pratici tratti dal Codice.
Pubblicità informativa: cosa è consentito
Il Codice Deontologico consente la pubblicità informativa, purché rispetti alcune regole di base. L’articolo 44 del Codice stabilisce che la pubblicità deve essere veritiera, decorosa e mai ingannevole. Di seguito alcuni esempi di cosa si può fare:
- Siti web professionali e social media: è possibile avere una pagina LinkedIn, Instagram o un profilo Facebook per condividere contenuti professionali. È lecito pubblicare informazioni relative alla propria formazione, competenze, specializzazioni e attività professionale, come:
- Titoli di studio e qualifiche professionali.
- Aree di specializzazione (es. consulenza fiscale, revisione legale).
- Approfondimenti su temi fiscali o normativi di interesse pubblico, senza fare pubblicità diretta ai propri servizi.
Un post sul proprio blog o su Linkedin in cui il professionista spiega le novità in materia di gestione delle note di credito, includendo informazioni utili per i suoi colleghi o clienti, è in linea con il Codice Deontologico dei commercialisti, a patto che non vi promuova direttamente il suo studio come “soluzione” per ogni problema fiscale.
- Articoli e contenuti informativi: pubblicare articoli su blog o siti web professionali che trattano argomenti di interesse per i clienti, come le novità fiscali, la dichiarazione dei redditi, o la gestione della contabilità aziendale. Questi contenuti devono essere di carattere informativo e mai pubblicità diretta per i servizi offerti.
Il post di un commercialista su un blog che spiega come calcolare le imposte in modo corretto è quindi ammesso e contemplato dal Codice Deontologico, ma non può scrivere un articolo che si conclude con “Contattami per la tua consulenza fiscale personalizzata.”
Cosa non si può fare: evitare pratiche ingannevoli o eccessivamente promozionali
Se la pubblicità informativa è consentita, esistono anche dei limiti ben precisi su ciò che non si può fare. È vietato fare pubblicità comparativa o che possa risultare ingannevole. Ecco alcuni esempi pratici di comportamenti vietati:
- Promozione aggressiva su social media: non è consentito utilizzare i social media per fare pubblicità diretta e invadente. Ad esempio, inviare messaggi diretti su LinkedIn o Facebook a potenziali clienti non sollecitati per offrire i propri servizi è considerato una violazione.
Nel concreto, un commercialista non può inviare messaggi privati su LinkedIn o su qualsiasi altro social network con la frase “Hai bisogno di aiuto per la dichiarazione dei redditi? Contattami subito per una consulenza gratuita”. Questo sarebbe considerato marketing invasivo, in violazione alle prescrizioni del codice deontologico. - Uso di linguaggio sensazionalista o promozionale: non è consentito usare toni che possano far sembrare che i propri servizi siano una “soluzione miracolosa”.
Frasi come “Aumenta il tuo reddito con il nostro studio” o “La soluzione fiscale definitiva per la tua azienda” sono da evitare. - Pubblicità comparativa o denigratoria: è vietato confrontarsi in modo diretto con altri professionisti o studi, denigrando le loro prestazioni per promuovere le proprie. La pubblicità deve sempre rispettare la dignità degli altri professionisti.
Per fare un esempio pratico, scrivere un post che dice “Gli altri commercialisti non sono in grado di offrire consulenze fiscali complete come noi” è vietato. Invece, è accettabile dire “Lo studio si specializza in consulenza fiscale per piccole imprese”.
Le regole del Codice Deontologico Commercialisti per l’uso dei canali digitali
Con la crescente diffusione delle piattaforme online, è essenziale che i commercialisti si adattino senza trasgredire le normative. Ecco le regole principali da seguire:
- Canali social: la creazione di un profilo social è lecita, ma le informazioni devono essere sempre informative e mai promozionali. Ad esempio, è possibile pubblicare contenuti su LinkedIn o Facebook riguardanti aggiornamenti normativi, ma non è consentito lanciare offerte dirette di consulenza.
Un commercialista può quindi usare il proprio account LinkedIn per postare un aggiornamento sull’entrata in vigore di nuove regole per i pagamenti elettronici, ma non può utilizzare LinkedIn per offrire sconti sui suoi servizi professionali. - Email marketing: l’invio di newsletter è consentito solo se il destinatario ha dato il proprio consenso esplicito. La newsletter può includere aggiornamenti professionali e legali, presentare casi studio opportunamente anonimizzati, ma non può promuovere servizi specifici a meno che non vi sia una richiesta da parte del cliente.
In sintesi, il Codice Deontologico dei Commercialisti, approvato nella sua ultima versione nella seduta del 21 marzo 2024, stabilisce regole precise per una pubblicità corretta e trasparente: è possibile utilizzare i social media e altri canali digitali, ma sempre nel rispetto dei principi di veridicità, correttezza e non invasività.
La pubblicità deve essere informativa, mai ingannevole o comparativa, e deve preservare l’immagine e il decoro della professione.
La chiave è mantenere un taglio informativo e utile per i propri clienti, senza cedere alla tentazione di fare pubblicità aggressiva o denigratoria, rispettando le regole e promuovendo il proprio studio con integrità.
Viviana Surian – Centro Studi CGN































