Concordato Preventivo e acconti: adesioni 2024 – 2025 e 2025 – 2026

La determinazione degli acconti nel concordato preventivo biennale (CPB) segue regole differenziate in ragione dell’adesione al biennio CPB 2025-2026 oppure al biennio CPB 2024-2025, a seconda della circostanza di ritrovarsi nel 1° o nel 2° anno del periodo d’imposta concordato.

Le modalità di calcolo degli acconti in presenza del CPB sono indicate all’art. 20 del D. Lgs n. 13/2024 che, in particolare, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, stabilisce quanto segue:

  • se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB;
  • se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto CPB;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale o del reddito sostituito), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Le maggiorazioni suddette devono essere versate alla scadenza prevista per il 2° acconto (1.12.2025).

Si evidenzia che l’adesione al concordato preventivo non pregiudica la possibilità di avvalersi di ulteriori elementi previsionali. È necessario considerare, però, che il criterio di calcolo previsionale deve tener presente il reddito già concordato e l’eventuale previsione del minor carico fiscale deve essere limitato ad eventuali altri oneri deducibili e detraibili che ridurrebbero l’IRPEF netta.

Invece, i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e che si trovano nel 2° anno di concordato preventivo, dovranno determinare le imposte secondo le regole ordinarie. Gli acconti 2025 definiti con il metodo storico sono calcolati sulla base dell’imposta dovuta ai fini Ires/Irpef e Irap per il periodo d’imposta 2024 concordato e, al fine della determinazione dell’acconto, non si considera la parte di reddito CPB 2024 assoggettata a imposta sostitutiva.

Al riguardo, infatti, si segnala la Faq del 28 maggio 2025 con la quale si chiedono chiarimenti per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025 per quanto concerne il calcolo dell’acconto per il 2025, vale a dire se possa essere effettuato con metodo storico sulla base dell’imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024. I tecnici del fisco, in forza del dato letterale della norma, ritengono che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024). Più nel dettaglio, gli stessi precisano che ai fini della determinazione dell’acconto non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata a imposta sostitutiva.

Altro aspetto da considerare nelle analisi è l’art. 22, comma 1 del D. Lgs. 13/2024 dove si dispone che l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al concordato porta alla decadenza dal concordato stesso, a meno che non ci si ravveda prima dei controlli (36-bis D.P.R. 600/1973). Questo è quanto chiarito anche dalla FAQ 17.10.2024 n. 6 dove viene evidenziato che l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al CPB a seguito delle attività di controllo di cui all’art. 12, comma 2 D. Lgs. 13/2024 non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui sia abbia avuto formale conoscenza.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN