Congedo di paternità obbligatorio al genitore intenzionale: i chiarimenti dell’Inps

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale del 21 luglio 2025, n. 115, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2025, l’Inps ha pubblicato lo scorso 5 novembre il Messaggio n. 3322/2025 in merito al congedo di paternità obbligatorio riconosciuto al genitore intenzionale (nel caso di specie lavoratrice che riveste il ruolo altro genitore in una coppia di due donne).
In particolare, come già evidenziato in un precedente articolo (Congedo di paternità obbligatorio al genitore intenzionale – Fisco 7), la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, per violazione dell’articolo 3 Costituzione, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, in quanto a prevalere deve sempre essere l’interesse del minore nel vedersi riconoscere lo stato di figlio per entrambe le figure (madre biologica e la madre intenzionale).
Pertanto, i 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio previsti per il padre lavoratore dipendente – fruibili dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi – e retribuiti al 100% a carico dell’Inps, spettano ora anche alla lavoratrice che riveste il ruolo di genitore intenzionale, purché entrambe le madri risultino genitori nei registri dello stato civile.

È un riconoscimento che supera la distinzione tra madre biologica e padre e guarda piuttosto alla sostanza del legame genitoriale.
Con Messaggio del 5 novembre 2025, n. 3322, l’Inps ha specificato che l’articolo 27-bis sopra citato, ha cessato di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della Sentenza n. 115 in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 24 luglio 2025.
La pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti anche ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.

Infine, l’Istituto chiarisce che:

  • non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025, in virtù della normativa al tempo vigente;
  • le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’Inps, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione e decadenza annuale.

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato