Deducibilità degli omaggi natalizi con strumenti tracciati

La disciplina è stata oggetto di modifiche specialmente in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi.

Ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR le spese di rappresentanza e quelle relative agli omaggi sono detraibili solo se sostenute con pagamenti tracciati, dunque tramite l’utilizzo di versamenti bancari o postali, oppure, attraverso sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.  La normativa nello specifico fa riferimento ai pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e anche carte prepagate come Apple Pay o Google Pay, assegni, ma anche Satispay o PayPal.

Pertanto, in base alla normativa citata non risulta possibile dedurre gli omaggi se acquistati mediante denaro contante. Inoltre, tale normativa è applicabile anche per le spese di rappresentanza e di omaggi sostenute all’estero, dato che non è stato posto un limite in tal senso.

Per quanto attiene invece la disciplina specifica degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi, non ha subito modifiche. Sempre ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, per le imprese, gli oneri sostenuti per gli omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili a condizione che il valore unitaria del bene omaggiato destinato ad un singolo soggetto non superi il valore di 50 euro. D’altro canto, gli oneri sostenuti per gli omaggi vengono considerati spese di rappresentanza e per tale ragione deducibili nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 108 comma 2.

Ai fini della determinazione del valore unitario è necessario considerare il regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono. Tipico esempio è la cesta natalizia. Per la valutazione del rispetto dei limiti non dovranno essere considerati i singoli beni, bensì il valore unitario e complessivo dei beni che la compongono. Di conseguenza se la cesta si compone di 3 beni singoli dal valore di 30 euro ciascuno, si dovrà considerare il valore totale pari a 90 euro.

Nella fattispecie in cui l’omaggio sia costituito da bene cosiddetti “autoprodotti” rileverà il valore di mercato dell’omaggio nel rispetto dell’art. 9 del TUIR. Tale valore però ha rilevanza solo nell’individuazione delle spese di rappresentanza. Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2014 una volta che la spesa viene qualificata come “di rappresentanza” e di conseguenza il valore di mercato supera i 50 euro, ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre il costo di produzione effettivamente sostenuto. Ad esempio, supponiamo che l’omaggio abbia un valore di mercato pari a 90 e un costo di produzione pari a 35, essendo in questo caso il valore di mercato risulta superiore al limite previsto di 50 euro, pertanto, ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 35. Nel caso in cui l’omaggio abbia un valore di mercato pari a 35 e un valore di produzione pari a 15 l’omaggio sarà interamente deducibile per 15.

Per quanto concerne invece le cene natalizie con i dipendenti, l’art. 100 comma 1 del TUIR definisce che «le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.»

La normativa si attua anche nel caso in cui vengano messe a disposizioni dei dipendenti strutture esterne all’azienda, tipico caso di un ristorante.

È necessario sottolineare che in base all’art. 109 comma 5 del TUIR le spese di somministrazione di bevande sono deducibili della misura del 75%.

 

 

 

Zoe Chiminelli – Centro Studi CGN