Enti e associazioni: come presentare il modello AA5/6

Con il provvedimento n. 491453 del 17 novembre 2025 l’Agenzia delle Entrate aggiorna le istruzioni del modello AA5/6 per garantire maggiore presidio, sulle comunicazioni relative a fusioni, trasformazioni, estinzioni e cambi di rappresentante legale. Cosa cambia per gli enti e le associazioni che presentano il modello AA5/6?
Con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate approva nuove istruzioni che sostituiscono le precedenti e disciplinano in modo più puntuale le modalità di presentazione del modello in oggetto da parte degli enti e delle associazioni interessate.
In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello di variazione può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio postale mediante raccomandata, tramite PEC o tramite un apposito servizio web presente nell’area del sito internet dell’Agenzia.
In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati, il modello potrà essere presentato in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Nelle ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione, il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica.
Il ricorso alla trasmissione telematica, come noto, oltre a favorire la tracciabilità delle comunicazioni e a ridurre i tempi di acquisizione da parte degli uffici, permette anche di limitare gli accessi fisici agli sportelli, con benefici in termini di semplificazione e razionalizzazione dei rapporti tra contribuenti e Pubblica Amministrazione.

Altra novità riguarda il caso di cambio di rappresentante legale. In particolare, in caso di cambio di rappresentante legale, il modello di variazione dovrà essere presentato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, oppure inviato tramite raccomandata, PEC o attraverso il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali.
Insieme alla domanda dovranno essere allegati i documenti che attestano le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante, insieme a una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il sottoscrittore conferma la propria qualifica.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva quindi le nuove istruzioni per la presentazione del modello AA5/6 che a partire dalla data del 18 novembre 2025 sostituiscono le precedenti istruzioni approvate con il provvedimento n. 189273 del 21 dicembre 2009 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Ne consegue che i soggetti interessati e gli operatori economici (consulenti fiscali, associazioni di categoria, commercialisti, ecc.) dovranno aggiornare le loro procedure software tenendo conto delle nuove indicazioni, al fine di evitare scarti dei file e delle comunicazioni inviate.
L’obiettivo perseguito dall’Agenzia delle Entrate è duplice. Da una parte garantire che le informazioni comunicate siano sempre esatte e facilmente controllabili, dall’altra rendere più comprensibili e fruibili per i contribuenti gli strumenti giuridici e amministrativi, in coerenza con i principi dello Statuto dei diritti del Contribuente.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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