Forfettari e acconto di novembre: breve guida

È in scadenza per il 1° dicembre (il 30 novembre cade di domenica) il termine per il versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario. Per verificare l’obbligo di versamento, in ragione del metodo più utilizzato, vale a dire quello storico, occorre prestare attenzione al rigo LM42 del modello REDDITI PF 2025. Invece, con il criterio c.d. “previsionale”, l’acconto si calcola sulla base dell’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso.

Quando il rigo LM42 si presenta di un importo pari o superiore a 52,00 euro, si rende necessario il versamento dell’acconto. È possibile versarlo in due rate qualora l’importo della prima superi 103,00 euro, vale a dire quando il rigo LM42 è pari o superiore a:

  • 207,00 euro, per i soggetti ISA;
  • 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA.

La diversa misura degli acconti trae origine dall’art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124, (conv. L. 19.12.2019 n. 157), che ha modificato gli importi della prima e seconda rata dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ex art. 9-bis del DL 50/2017). Per tali soggetti, infatti, in luogo del 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

In base ai chiarimenti forniti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93, per soggetti ISA devono intendersi quei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Per i contribuenti in regime forfettario è utile tenere a mente le seguenti regole particolari:

  • non sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva i soggetti che hanno applicato per il primo anno (nel nostro caso nel 2025) il regime forfetario;
  • per le imprese familiari (ex ’art. 5 comma 4 del TUIR), l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall’imprenditore. In pratica:
    • in applicazione del metodo storico, l’imposta sostitutiva 2024 da prendere in considerazione per determinare l’acconto è quella indicata al rigo LM42 (si considera l’imposta calcolata sul reddito complessivo, al lordo delle quote successivamente assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari);
    • In applicazione del metodo previsionale, l’imposta sostitutiva ipotizzata per 2025 deve essere calcolata sul reddito complessivo 2025 sempre al lordo delle quote che saranno assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari;
  • il passaggio al regime forfettario nel 2025 porta alle seguenti situazioni:
    • In linea di principio, non sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva i soggetti per cui il 2025 rappresenti il primo anno di applicazione del regime forfetario;
    • anche nel passaggio dal regime di vantaggio (ex DL98/2011) non risulta dovuto nessun acconto a titolo d’imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l’assenza di una base storica di riferimento. Tuttavia, in considerazione della Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32, è possibile a fini prudenziali corrispondere l’acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario, assumendo come base “storica” di computo l’imposta sostitutiva del regime di vantaggio. Tale acconto potrà essere scomputato dall’imposta dovuta a saldo, anche nel caso vengano utilizzati i codici tributi propri del regime di vantaggio (1793 e 1794);
  • gli acconti d’imposta non sono dovuti da coloro che hanno applicato il regime forfetario per il periodo precedente (il 2024), essendone fuoriusciti a partire dall’anno successivo (il 2025) quando per esempio sono stati percepiti ricavi o compensi eccedente i limiti tabellari. Tuttavia, anche in questo caso, a fini prudenziali, è possibile effettuare il versamento assumendo come base “storica” di computo l’importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI 2025, importo che potrà essere scomputato dall’IRPEF dovuta a saldo per il 2025 nel prossimo modello REDDITI PF 2026;
  • per il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario in corso d’anno quando i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000,00 euro ritorna nuovamente utile la Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32. Secondo il documento di prassi, il contribuente sarebbe tenuto al pagamento degli acconti utilizzando i codici tributo propri dell’imposta sostitutiva del regime forfetario (vale a dire, 1790 e 1791) considerandoli poi a scomputo dall’imposta dovuta a saldo IRPEF relativo al 2025, all’interno del quadro RN del modello REDDITI PF 2026.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN