Con la legge di bilancio per il 2025 (ex art. 1, comma 48 della L. n. 207/2024) è cambiato il trattamento fiscale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo. Dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI) al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale varia nelle ipotesi che seguono:
- per i veicoli elettrici ibridi “plug-in” è pari al 20%
- per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica è pari al 10%.
Il regime previgente (art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019) aveva introdotto un criterio proporzionale alle emissioni di anidride carbonica applicabile per le auto di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo al dipendente dal 1° luglio 2020, successivamente modificata a partire dal 2021.
| Valori emissioni di
CO2 del veicolo |
% per la determinazione del fringe benefit 2020 | %
per la determinazione del fringe benefit dal 2021 |
| Non superiori a 60g/km | 25% | 25% |
| Superiori a 60g/km ma non a 160 g/km | 30% | 30% |
| Superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km | 40%,
|
50% |
| Superiori a 190 g/km | 50%
|
60% |
In pratica, e per evidenziare meglio le differenze, considerando le tariffe ACI del 2025, nel caso in cui il datore di lavoro decida di assegnare a uso promiscuo al dipendente/amministratore un’auto di notevole potenza ad alimentazione elettrica, il fringe benefit in capo al dipendente medesimo è pari a quanto indicato in tabella.
|
Tipologia veicolo |
Costo km da tabelle ACI 2025 | Fringe benefit annuale con contratti stipulati entro
il 31.12.2024 |
Fringe benefit annuale con contratti stipulati dall’1.1.2025 |
| Mercedes Suv
500 (elettrica) |
0,9237 | 3.463,87
(0,9237 × 15.000 × 25%) |
1.385,5
(0,9237 × 15.000 × 10%) |
| Audi SQ6
Elettrica) |
0,8563 | 3.211,25
(0,8563 x 15.000 x 25%) |
1.284,45
(0,8563 x 15.000 x 10%) |
| Porsche Taycan | 0,9286 | 3.482,25 | 1.392,90 |
| (elettrica) | (0,9286 × 15.000 × 25%) | (0,9286 × 15.000 × 10%) |
Se allo stesso dipendente/amministratore, invece, venisse assegnata una Fiat Panda 1.0, il fringe benefit tassato sarebbe di 2.847,75 euro. In base alla formulazione attuale della norma, infatti, tale autovettura rientrerebbe nella tassazione del fringe benefit al 50%, in quanto non sembrano esserci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid.
|
Tipologia veicolo |
Costo km da tabelle ACI 2025 | Fringe benefit annuale con contratti stipulati entro
il 31.12.2024 |
Fringe benefit annuale con contratti stipulati dall’1.1.2025 |
| Fiat Panda 1.0 | 0,3797 | 1.708,65 | 2.847,75 |
| (0,3797 × 15.000 × 30%) | (0,3797 × 15.000 × 50%) |
Al fine di evitare penalizzazioni per gli ordini di fine anno scorso, favorire la alla nuova disciplina ed evitare di penalizzare le autovetture a benzina e diesel (largamente più diffuse nelle flotte aziendali in circolazione), l’art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 19/2025 ha previsto che la” vecchia” disciplina in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 continui ad operare nelle seguenti ipotesi:
- Per i contratti in corso inerenti i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024
- Per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati per l’utilizzo promiscuo del dipendente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E/2025 ha specificato che per applicare la nuova disciplina occorre che il veicolo rispetti contemporaneamente i seguenti requisiti:
- sia immatricolato a decorrere dal 1° gennaio 2025
- venga concesso in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale momento si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo (risoluzione n. 46/E/2020).
- risulti consegnato ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Nei casi in cui non trovi applicazione né la nuova né la previgente disciplina, il fringe benefit è determinato con il criterio del valore normale, al netto dell’utilizzo aziendale. Per la determinazione del valore normale (ex art. 9 del Tuir) è possibile procedere in maniera analitica prendendo in considerazione i canoni medi di autonoleggio scorporati della parte dell’utilizzo ai fini aziendali (risposte 192/E/2025 e 233/E/2025).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


































