Nella Risposta n. 277/2025, alla luce della nuova nozione di reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione riguardo al trattamento fiscale dei contributi in conto impianti incassati da un lavoratore autonomo alcuni anni dopo rispetto dall’acquisto dei beni strumentali.
La questione riguarda un professionista che, avendo acquistato attrezzature nel 2022 deducendo con regolarità negli anni le quote di ammortamento, riceve il contributo previsto solo nel 2025.
Secondo i tecnici del fisco, nel caso in esame, considerato che:
- il contributo è stato incassato nel 2025,
- e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022,
al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, l’istante dovrà rilevare:
- nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra:
- le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024;
- e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.
- dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzatture al netto dei contributi in conto impianti percepiti.
Nella parte argomentativa, l’Agenzia delle Entrate rileva quanto segue:
- la nuova formulazione inerente i redditi da lavoro autonomo (ex art. 54. Comma 1 TUIR) introducono il principio di onnicomprensività che, seppure soltanto implicitamente, comprendono tra componenti reddituali nell’ambito del reddito le sopravvenienze attive e passive in senso proprio e, in particolare, quelle che costituiscono rettifiche in aumento o in diminuzione di componenti positivi e negativi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti periodi d’imposta;
- nella nuova formulazione trova conferma il criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d’imposta secondo la rilevanza del principio di cassa, fatte salve le deroghe espressamente previste (ad esempio, per ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR);
- nella precedente versione di reddito di autonomo, sul punto in questione che viene analizzata nella risoluzione n. 163/E del 22 ottobre 2001, si conveniva sul fatto che i contributi a fondo perduto riconosciuti ai lavoratori autonomi nell’ambito del cd. ”prestito d’onore” dovessero ritenersi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Posto che la nuova formulazione del reddito di lavoro autonomo si discosta dalla precedente versione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
- qualora i contributi in conto impianti siano percepiti nel medesimo periodo d’imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui gli stessi si riferiscono, il costo di acquisito di tale bene, da assumere quale base di calcolo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, deve essere determinato al netto dei predetti contributi. Ciò in coerenza con la nozione di ”costo effettivamente sostenuto”;
- nel caso, invece, il contributo in conto impianti sia stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi;
- dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate, in chiave interpretativa e in stretta connessione col principio di onnicomprensività, introduce anche nel reddito di lavoro autonomo un criterio che “incorpora” le sopravvenienze attive assoggettandole a tassazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
































