Lavoro autonomo, rimborsi chilometrici: per il fisco “fanno reddito”

Il rimborso delle spese commisurato ai chilometri effettivamente percorsi a tariffa pattuita non rappresenta un rimborso rientrante tra quelli addebitati analiticamente e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo (ex art. 54, comma 1, del TUIR). Allo stesso tempo, detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef prevista per i redditi di lavoro autonomo (ex art. 25, comma 1, DPR n. 600/1973).

Sono le conclusioni contenute nella risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito il regime dei rimborsi spese di artisti e professionisti in seguito alle nuove norme in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo in vigore dal 2025. Nella richiesta formulata veniva precisato che i documenti analitici inerenti ai rimborsi spese sono giustificati mediante:

  • il prospetto riepilogativo delle attività svolte con evidenza dei tragitti;
  • le sedi di lavoro;
  • gli orari di attività;
  • e i chilometri percorsi così come concordato e in conformità allo svolgimento dell’incarico conferito dalla società.

Nell’istanza si è, altresì, avuto modo di precisare che la distanza percorsa per ciascuna giornata di attività è verificabile tramite strumenti di mappatura stradale (es. Google Maps) e, per alcuni tragitti autostradali, mediante il tracciamento storico del Telepass intestato all’istante.

L’istante-professionista precisava che tali spese, sostenute in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale, vengono indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti ponendo le seguenti questioni, vale a dire:

  • se Il rimborso spese chilometrico possa considerarsi analiticamente addebitato, pur in assenza di giustificativi fiscali di terzi, e quindi debba essere escluso dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 600/1973;
  • qualora il rimborso sia correttamente documentato mediante evidenza dei chilometri percorsi e parametri di calcolo oggettivi (chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita), si chiedeva conferma che non sia necessario l’esibizione di ulteriori giustificativi (es. scontrini carburante) per beneficiare dell’esclusione prevista dall’art. 54, comma 2, lett. b), TUIR.

Nella nota di risposta, i tecnici del fisco:

  • richiamano la nuova formulazione del reddito di lavoro autonomo (c.d. principio di onnicomprensività), come risultante dal Dlgs 192/2024, che prevede l’imponibilità di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale;
  • precisano che sono esclusi dalla formazione del reddito il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico addebitate analiticamente in capo al committente;
  • riportano i contenuti della Relazione Illustrativa dove si giustifica la neutralità dei rimborsi in quanto non imponibili e allo stesso tempo non deducibili.

La stessa nota richiama tra i rimborsi analitici di cui alla citata lettera b) del comma 2 dell’articolo 54, le spese di viaggio, di trasporto, vitto e alloggio che diventano del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non concorrendo dette somme alla formazione del reddito sia dal lato attivo (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente) sia dal lato passivo (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso).

La nota dolente di tutto quanto è rappresentato dal fatto che nel caso dei rimborsi chilometrici (criterio “Km per tariffa”), i tecnici del fisco ritengono che manchi l’analiticità richiesta dalla norma per poterli escludere dalla formazione del reddito di lavoro autonomo trattandosi di una quantificazione parametrica priva di titoli di spesa nominativi che non costituiscono prova di un costo effettivamente sostenuto.

Ne deriva che tali somme dovranno essere considerate a tutti gli effetti compensi di lavoro autonomo con l’ulteriore obbligo, per il committente sostituto d’imposta, di assoggettarli a ritenuta a titolo d’acconto del 20% prevista dall’articolo 25 del Dpr 600/1973.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN