Li.Pe e imposta di bollo: scadenza del 1° dicembre

Tra le scadenze da considerare per il mese di novembre, accanto agli acconti per l’anno in corso, sorge l’obbligo per i soggetti passivi IVA di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contabili di riepilogo delle operazioni effettuate (Li.Pe.) nonché, ricorrendone i presupposti, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

La trasmissione della liquidazione periodica è un adempimento trimestrale che tiene conto dei dati relativi alle operazioni attive e passive poste in essere nel trimestre di riferimento, oltre ai dati relativi alle situazioni di debito e/o credito IVA.

La scadenza riguardante il terzo trimestre è fissata al 30 novembre che slitta al 1° dicembre perché cade di domenica.

Il quadro delle comunicazioni Li.Pe. verrà completato con quelli riguardanti il 4° trimestre da compiersi entro il 28 febbraio 2026 (rinviato al 2 marzo, cadendo di sabato). Per il 4° trimestre, i titolari di partita IVA possono evitare di inviare il modello Li.pe. qualora i relativi dati siano inseriti nella dichiarazione IVA e quest’ultima sia inviata telematicamente entro il 28 febbraio (2 marzo per il 2026), anziché alla scadenza naturale fissata al 30 aprile.

Altra scadenza in vista del 30 novembre, ossia 1° dicembre, riguarda l’imposta di bollo che con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica viene assolta con le regole stabilite alll’art.6 D.M. 17.06.2014. Le regole prevedono l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture tenendo presente l’obbligo di riportare in fattura una specifica annotazione, vale a dire valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record.

Il calendario dei versamenti prevede quanto segue:

  • il 1° dicembre devono provvedere a versarla coloro che nel primo e nel secondo trimestre 2025 non hanno superato la soglia di 5.000 euro (modifica rispetto al precedente limite di 250 euro, apportata dall’art. 3, c. 4 D.L. 73/2022), unitamente all’imposta di bollo del terzo trimestre 2025 a prescindere dall’importo;
  • entro il 28 febbraio 2026 (ossia 2.03.2026 poiché il 28 sarà un sabato) si provvederà al versamento del 4° trimestre.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” [ Fatture elettroniche / Pagamento imposta di bollo ], i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B), per ciascuno dei tre trimestri.

I contribuenti possono considerare l’importo suggerito dall’Agenzia oppure modificarlo laddove lo ritenessero non corrispondente avendo cura di conservare le opportune motivazioni in caso di controllo.

Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare:

  1. mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
  • Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN con la consegna di una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata;
  • successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

 

  1. Mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale. I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:
  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

È opportuno fare una precisazione: i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).

Pertanto, se non è stata versata l’imposta di bollo del primo trimestre di 100 euro e quella del secondo trimestre di 150 euro, entro il 30.11.2025 occorre versare nel modello F24 l’imposta di bollo distinguendo i due periodi.

È possibile la regolarizzazione tramite ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento avvalendosi dei seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi:

  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INIPEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista dall’articolo 13, primo comma, D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo e gli interessi. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN