Note di credito: termini di emissione, detraibilità dell’imposta e regole di contabilizzazione

Sovente capita di dover emettere delle note di credito per correggere l’imponibile e/o l’imposta della fattura originariamente emessa. Tale correzione si rende necessaria per poter recuperare l’IVA versata in eccedenza e per poter rettificare il ricavo rilevato con la fattura. I casi più comuni che danno origine all’emissione di una nota di credito sono:

  • gli errori di fatturazione;
  • la concessione di sconti o abbuoni, previsti o meno dalle condizioni contrattuali;
  • il realizzarsi di condizioni che annullano il contratto tra le parti.

Termini per l’emissione della nota di credito

I termini per l’emissione della nota di credito sono disciplinati dall’art.26 del DPR 633/1972 il quale introduce una distinzione fondamentale:

  • dei casi in cui una nota di credito può essere emessa senza limiti temporali (comma 2);
  • e dei casi in cui la nota di credito deve essere messa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile (comma 3).

Il comma 2 dell’art.26 elenca i casi in cui la nota di credito può essere emessa senza limiti temporali ossia:

  • l’applicazione di sconti o abbuoni previsti da contratto;
  • la dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto
  • il mancato pagamento, in tutto o in parte, della fattura a seguito di procedure concorsuali o procedure esecutive individuali infruttuose.

Il comma 3 dell’art.26 elenca i casi in cui la nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, ossia:

  • gli errori di fatturazione;
  • l’applicazione di sconti o abbuoni non previsti da contratto.

Un caso particolare è costituito dalle operazioni fatturate con applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia incassato l’importo relativo alla fattura.

Nel meccanismo dello split payment, l’IVA diventa esigibile solo con il pagamento della fattura, a meno che il cessionario/committente non abbia scelto di anticipare l’esigibilità dell’IVA al momento della ricezione del documento o della sua registrazione.

In questo caso, il cedente/prestatore può emettere una nota di credito anche oltre il termine di un anno, a condizione che il cessionario/committente non abbia scelto di anticipare l’esigibilità dell’IVA. Questo perché, non essendosi verificato il pagamento della fattura, l’IVA non è diventa esigibile. Quanto detto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 210 pubblicata il 25 ottobre 2024.

In conclusione, a prescindere dal termine entro il quale deve essere emessa la nota di credito, il diritto alla detrazione dell’imposta, in capo al cedente/prestatore, può essere esercitato solo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per l’emissione della nota di credito.

Regole contabili per la registrazione della nota di credito

La nota di credito è un documento che deve essere registrato, in maniera speculare, da chi la emette e da chi la riceve, ponendo particolare attenzione al momento in cui tale documento viene emesso:

  • se la nota di credito viene emessa nello stesso esercizio in cui è stata emessa la fattura, allora potrà essere rettificato il conto di ricavo (per il cedente/prestatore) o il conto di costo (per il cessionario/committente) utilizzato nella registrazione della fattura originaria;
  • se la nota di credito viene emessa negli esercizi successivi a quello in cui è stata emessa la fattura, allora dovrà essere rilevata una sopravvenienza passiva (per il cedente/prestatore) o una sopravvenienza attiva (per il cessionario/committente).

 

 

 

Sonia Morello – Centro Studi CGN