Paradisi fiscali, le liste dei paesi non cooperativi

Con il termine paradisi fiscali si identificano gli Stati che hanno un sistema fiscale sui redditi inesistente o poco impositivo, tale da non permettere di essere cooperativi ai fini fiscali, avvantaggiando il risparmio e aumentando la percentuale di soggetti che trasferiscono la residenza in questi territori per godere di tali privilegi.

I paradisi fiscali adottano delle tassazioni convenienti non solo per i cittadini residenti in quel territorio ma anche per coloro che non sono residenti, attratti dai regimi fiscali vantaggiosi; in questo modo si tende a trasferire gli investimenti verso questi territori per evitare il regime fiscale dello stato di residenza.

I paradisi fiscali, conosciuti anche come paesi non cooperativi a fini fiscali, sono classificati in liste tra loro differenti, ognuna con uno scopo fiscale differente, e in costante aggiornamento vista la rapida evoluzione del fenomeno. Il trattamento privilegiato risulta applicato sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, ma anche a banche, assicurazioni e fondi, per tale ragione i paradisi fiscali sono anche chiamati “centri Offshore”,

La lista dei paesi non cooperativi ai fini fiscali è definita sia dal Consiglio Europeo che dal DM del 4 maggio 1999. Il consiglio europeo redige la lista dei regimi fiscali privilegiati con riferimento alle persone giuridiche, mentre il DM del 4 maggio 1999 prende in considerazione i regimi fiscali privilegiati per le persone fisiche.

Lista dei paesi non cooperativi ai fini fiscali del Consiglio Europeo

La lista dei paesi non cooperativi ai fini fiscali redatta dal Consiglio Europeo, definita per la prima volta nel 2017, riferita alla tassazione delle imprese, ha lo scopo di spingere i paesi verso sistemi normativi con maggiore controllo e quindi migliorare la legislazione delle pratiche fiscali dei paesi non facenti parte dell’UE. In questa lista non sono contenuti i paesi che operano all’interno della UE e che adottano legislazioni potenzialmente dannose per gli altri Stati membri. Due volte all’anno, tempo necessario per gli Stati membri per modificare la legislazione nazionale, i Ministri delle Finanze dell’Unione aggiornano la lista, valutando i cambiamenti attuati da tutte le giurisdizioni dei paesi terzi considerati non cooperativi.

La lista delle giurisdizioni non cooperative redatta dal Consiglio Europeo non vuole condannare i paesi che ne fanno parte, ma l’obiettivo è incoraggiare un cambiamento positivo nelle loro legislazioni e nelle prassi fiscali, facendolo attraverso la cooperazione.

Il 10 ottobre 2025 il Consiglio ha pubblicato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, la lista è stata aggiornata con 11 paesi: Anguilla, Figi, Guam, Isole Vergini degli Stati Uniti, Palau, Panama, Russia, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago e Vanuatu,

Il Consiglio Europeo, con l’aggiornamento periodo dei paradisi fiscali, inserisce 2 ulteriori liste: i paesi che cooperano con l’UE e hanno impegni in sospeso e una lista delle giurisdizioni che cooperano con la UE e non hanno impegni in sospeso.  La cronistoria è disponibile al seguente link.

Lista dei paesi non cooperativi ai fini fiscali definita dal Ministro delle Finanze

La lista italiana dei paesi non cooperativi ai fini fiscali, redatta secondo il DM. del 4 maggio 1999, vuole contrastare l’emigrazione fittizia verso l’estero, di residenti in Italia per godere di vantaggi tributari derivanti dai sistemi fiscali di altri stati. Il DM del 4 maggio 1999 individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche.

L’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, DPR 917/1986, definisce la residenza in Italia ai fini tributari.  Il testo del TUIR considera comunque residenti in Italia, salvo prova contraria a loro carico, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti negli Stati o territori elencati nel DM del 4 maggio 1999.  Qualora una persona fisica in Italia, decide di trasferirsi in un paese presente nel DM, quindi un paese per l’Italia considerato paradiso fiscale, tale contribuente non perde la residenza fiscale in Italia, e non è richiesta prova a sostegno per verificare la permanenza reale in Italia degli interessi vitali.  Al contrario, l’ex cittadino italiano ha l’onere di dimostrare il suo reale trasferimento, e quindi accertare che la residenza fiscale sia stata effettivamente trasferita e il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa italiana in tema di trasferimento della residenza fiscale, per non essere più considerato residente in Italia.

Il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999, disponibile al seguente link, con la pubblicazione n. 107 del 10 maggio 1999, ha individuato gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. Con il DM del 27 luglio 2010 sono state eliminate Cipro e Malta e, successivamente, il DM del 12 febbraio 2014 ha eliminato la Repubblica di San Marino.  L’uscita della Svizzera dalla lista DM del 1999 è avvenuta con la ratifica della convenzione sulla tassazione dei lavoratori transfrontalieri (L. 83/2023), il D.M. del 20/07/2023 ha eliminato la Svizzera.

 

 

 

Alice Vallone – Centro Studi CGN


Scopri il nuovo webinar on demand di Unoformat:

Antiriciclaggio, le nuove regole tecniche 2025 emanate dal CNDCEC – ON DEMAND

Accreditamento: 3 CFP per DCEC (valido fino al 31.12.2025)
Prezzo: € 90,00 + IVA

Disponibile dal: 03.12.2025

iscriviti ora