La Legge di Bilancio 2025 ha riproposto la possibilità di rideterminare, a pagamento, al valore del 1^ gennaio 2025, il costo-valore d’acquisto originario delle cripto-attività.
Più precisamente, le novità in tema di cripto-attività sono contenute nell’art. 1 commi da 23 a 29 della Legge n. 207/2024.
Analogamente a quanto già proposto nell’anno d’imposta 2023, sarà possibile rideterminare il costo – valore d’acquisto al 1^ gennaio 2025, assoggettando l’importo a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18%.
Precedentemente, la Legge di Bilancio 2023, aveva consentito la predetta rideterminazione, col pagamento però di un’imposta sostitutiva determinata in misura del 14%.
L’imposta dovrà essere corrisposta entro il 30 novembre 2025 (1^ dicembre per via che la scadenza cade di domenica), ma potrà essere rateizzata fino a tre rate annuali di pari importo.
Sulle rate successive alla prima, dovranno però essere calcolati e versati contestualmente gli interessi nella misura del 3% annuo.
In assenza di novità, si ritiene che il codice tributo da utilizzare per il modello F24 di pagamento sia il 1717 anno 2025.
Sulla convenienza ad aderire, è evidente che si tratta di valutazioni da fare caso per caso, poiché ogni situazione è diversa, ma certamente due punti d’attenzione appaiono importanti nel fissare il costo storico certo al 1.1.2025 per via delle disposizioni del TUIR art. 68 comma 9 bis:
- evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate nei casi in cui il costo storico non sia adeguatamente documentato, poiché in assenza di prova potrebbe essere attribuito valore pari a zero;
- nei casi di donazioni ricevute, stante che il costo storico è quello sostenuto dal donante (costo che non è detto sia stato documentato al donatario).
Inoltre occorre tenere presente che:
- la rideterminazione deve essere effettuata interamente per ogni categoria di cripto-attività. Per esempio, qualora si possedessero 2 Bitcoin, anche acquistati in tempi diversi, si dovrà procedere a rideterminare l’intera quantità posseduta al 1.1.2025, non potendo mantenere una parte al costo d’acquisto originario e procedere alla rideterminazione del costo per l’altra parte;
- la successiva vendita delle cripto-attività rivalutate non potrà originare minusvalenze fiscalmente valide;
- la rideterminazione del costo è valida anche se, alla data del pagamento del 30.11.2015 o precedente, le cripto-attività fossero state alienate nel frattempo;
- l’attuale misura dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, è la seguente:
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ | |
| Anno d’imposta | ALIQUOTA TASSAZIONE PLUSVALENZE ed ALTRI PROVENTI |
| 2025 | 26% |
| 2026 | 33% |
In assenza di provvedimenti specifici, per approfondimenti si potranno consultare:
- la Circolare AdE n. 30/2023;
- per le persone fisiche, le istruzioni al modello PF righi RT107 e RT108.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN






























