Soggetti a IVA i corsi di lingua senza riconoscimento pubblico dell’ente formativo

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il finanziamento “Resto al Sud” non integra, di per sé, il riconoscimento per atto concludente richiesto dall’art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 per fruire dell’esenzione IVA sulle prestazioni didattiche. In buona sostanza, senza riconoscimento pubblico dell’ente erogatore del servizio formativo, i corsi di lingua restano soggetti a IVA. Quali sono le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate?
Con la Risposta n. 287/2025, l’Agenzia delle Entrate interviene ancora una volta sull’eventuale esenzione IVA delle prestazioni didattiche. In particolare, chiarisce che il finanziamento agevolato concesso nell’ambito di “Resto al Sud” non può essere interpretato come una forma di riconoscimento, neppure implicito, dell’ente formativo ai fini dell’esenzione IVA.
In altre parole, il fatto che un progetto imprenditoriale sia stato ritenuto meritevole di sostegno pubblico non significa che l’ente venga automaticamente equiparato a una scuola o istituto riconosciuto. Viene così tracciata una netta linea di demarcazione tra la logica degli incentivi allo sviluppo economico e quella del riconoscimento della valenza didattica di interesse pubblico.
Al centro dell’attenzione torna l’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/1972, che subordina l’esenzione alla compresenza di due requisiti: uno oggettivo, legato alla natura didattica della prestazione, e uno soggettivo, relativo al riconoscimento dell’ente erogatore da parte di una pubblica amministrazione.
Proprio questo secondo requisito rappresenta spesso l’ostacolo principale per scuole private, centri linguistici e realtà formative nate in contesti di autoimprenditorialità, specie nel Mezzogiorno, dove incentivi come “Resto al Sud” hanno favorito la nascita di numerose iniziative nel settore dei servizi.
Le conseguenze operative non sono marginali: per i corsi di lingua erogati da soggetti privi di un formale provvedimento di riconoscimento, o di altri idonei elementi che attestino tale status, l’IVA continua ad essere dovuta, con impatti diretti sulla struttura dei costi, sulla determinazione dei prezzi e sulla competitività dell’offerta formativa.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria rappresenta quindi un’occasione preziosa per fare chiarezza non solo sul perimetro applicativo dell’esenzione, ma anche sulla corretta pianificazione dei modelli di business nel settore della formazione, dove la linea tra attività “di mercato” e interesse pubblico è sempre più sottile e, proprio per questo, bisognosa di chiarimenti sul corretto inquadramento fiscale delle prestazioni.
Nel fornire la risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha concentrato la sua analisi sulla natura della misura incentivante “Resto al Sud”. La misura, disciplinata in primis dal D.L. n. 91/2017, è finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone. Essa prevede incentivi erogati in parte come contributo a fondo perduto e in parte come prestito a tasso zero.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che il soggetto finanziatore finanzia l’iniziativa imprenditoriale nella sua globalità, previa verifica della sua meritevolezza e della tenuta economico-finanziaria. L’analisi svolta dall’ente erogatore è incentrata sul contesto di mercato, sui profili tecnico-organizzativi e sugli aspetti economici e finanziari del progetto.
Dal provvedimento di ammissione al finanziamento non si ricava alcuna valutazione, da parte dell’ente erogatore, in merito ai contenuti dell’offerta formativa che l’istante intende proporre agli utenti. Il sostegno economico riguarda, infatti, la “complessiva attività” che si vuole realizzare e non la “specifica attività didattica e formativa concretamente svolta”.

Pertanto, i soggetti che intendano applicare l’esenzione devono dotarsi di un riconoscimento esplicito (rilasciato dal Ministero o altri soggetti pubblici competenti) oppure, in caso di atto concludente, verificare che il finanziamento sia specificamente vincolato e indirizzato al progetto educativo e sia accompagnato da una valutazione dell’ente pubblico che ne attesti la finalità formativa di interesse generale.

 

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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