L’interessante Ordinanza della Cassazione civile n.26553 del 2.10.2025 decide a favore dell’Agenzia delle Entrate un procedimento avente ad oggetto IRPEF e IRAP 2013 su oneri contabilizzati a spese di rappresentanza da parte di un commercialista e conferma che vige l’onere della prova per la deduzione delle spese di rappresentanza
Nel principale motivo di ricorso, il contribuente contesta la decisione con la quale la CTR aveva ritenuto, a suo dire erroneamente anche in ordine al D.M. 19.11.2008, che la deducibilità delle spese di rappresentanza “fosse subordinata all’indicazione analitica dei clienti destinatari degli omaggi, piuttosto che a un giudizio di ragionevolezza e conformità agli usi di settore”.
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate non ha contestato il superamento del limite dell’1% previsto per la deducibilità delle spese di rappresentanza, bensì ha messo in discussione la natura stessa delle spese sostenute. In particolare, ha ritenuto che tali spese potessero avere finalità personali piuttosto che essere inerenti all’attività professionale dello studio.
Dal corpo dell’Ordinanza si legge che le spese contestate di complessivi € 24.280 avevano natura di gioielli, un vaso Gallè rosso epoca 1900, un premio agli allievi di una scuola del Comune natale della madre del contribuente.
Ancor di più, la CTR aveva rilevato che il contribuente non aveva indicato a quali clienti avrebbe consegnato i beni acquistati, né aveva provato in alcun modo la realizzata destinazione dei beni a finalità promozionali dell’attività professionale e di pubbliche relazioni, da cui dipende il riconoscimento del requisito dell’inerenza.
Pertanto, la suprema Corte conclude che il requisito dell’inerenza non è stato rispettato dato che non è stata fornita la prova dell’effettiva destinazione degli acquisti sostenuti, a finalità promozionali dell’attività professionale e non per fini personali.
Infine, nell’ambito dell’irrogazione delle sanzioni all’epoca vigenti (art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997), la Corte di Cassazione ha inoltre respinto la diversa tesi sostenuta dal contribuente, confermando l’irrogazione della sanzione di carattere formale nella tenuta della contabilità.
In conclusione, l’Ordinanza mette a fuoco che, per aversi la deducibilità fiscale, le “spese di rappresentanza“ devono essere ben documentate anche in ordine alla destinazione finale cui sono state indirizzate.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN


































