Successione e detrazioni fiscali: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con il Principio di diritto n. 7/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni su un tema spesso oggetto di dubbi: la possibilità per gli eredi, in caso di successione, di usufruire della detrazione fiscale legata a interventi edilizi agevolati, anche quando l’immobile viene ereditato ma non è subito nella loro disponibilità materiale.

Il quadro normativo di riferimento

La normativa che regola la detrazione IRPEF per lavori di ristrutturazione edilizia è contenuta nell’articolo 16-bis del TUIR. Essa prevede una detrazione del 36% sulle spese sostenute, che può salire al 50% se l’immobile è adibito ad abitazione principale. L’importo viene suddiviso in dieci rate annuali.

In caso di successione, le rate residue possono passare all’erede, ma solo se questi ha la disponibilità materiale e diretta dell’immobile.

Il problema interpretativo

Il chiarimento dell’Agenzia nasce dalla necessità di fare ordine in situazioni in cui l’erede non ha subito accesso diretto all’immobile, ad esempio perché è affittato o dato in comodato.

Il principio stabilisce che:

  • Non è necessario che l’erede abbia la detenzione diretta già nell’anno del decesso per poter beneficiare delle rate residue.
  • Tuttavia, se nessun erede ha la disponibilità diretta dell’immobile nell’anno in cui avviene la successione, la detrazione relativa a quell’anno non può essere utilizzata.
  • Le rate residue possono essere detratte negli anni successivi, a condizione che l’erede abbia la detenzione continuativa dell’immobile per l’intero anno solare.

Conseguenze operative

Le indicazioni fornite hanno impatti concreti nella gestione delle successioni:

  • Maggiore flessibilità: l’erede può iniziare a beneficiare delle detrazioni anche in anni successivi, se acquisisce la disponibilità diretta dell’immobile.
  • Limitazioni temporali: se l’immobile è detenuto solo per una parte dell’anno, la detrazione per quell’anno non è riconosciuta.
  • Ripartizione tra più eredi: se la detenzione si alterna tra più soggetti, la detrazione va suddivisa in base al periodo di effettiva disponibilità.

Applicazione ad altri incentivi

Il principio si estende anche ad altri bonus fiscali, tra cui:

  • Bonus verde (L. 205/2017, commi 12-15)
  • Ecobonus (L. 296/2006, commi 344-349)
  • Superbonus (D.L. 34/2020, art. 119)

In tutti questi casi, la condizione essenziale per usufruire delle detrazioni residue è la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a rendere più chiara l’applicazione delle norme in materia di successione e agevolazioni fiscali. Per gli eredi, è fondamentale considerare non solo la titolarità dell’immobile, ma anche il momento in cui ne acquisiscono la disponibilità effettiva. Per i consulenti fiscali, queste indicazioni rappresentano uno strumento utile per offrire assistenza più precisa e ridurre il rischio di errori.

 

 

 

Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN


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