Agevolazioni contributive e limiti per il regime de minimis

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), all’articolo 107, paragrafo 1, stabilisce in via generale il divieto per gli Stati appartenenti all’Unione Europea di fornire ad alcuni soggetti o specifici settori aiuti finanziari “sotto qualsiasi forma”, che:

  • siano in grado distorcere la concorrenza;
  • minaccino di falsare la competizione;
  • creino un vantaggio selettivo;
  • influenzino gli scambi tra gli Stati.

Tuttavia, il medesimo articolo del TFUE afferma la compatibilità con il mercato interno di tutta una serie di misure.

Proprio per tale motivo, la Commissione Europea effettua nei confronti degli Stati Membri un esame permanente dei regimi di aiuti esistenti, proponendo le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

Ai sensi dell’articolo 107 del TFUE costituisce “aiuto di Stato” un’agevolazione, sotto qualsiasi forma, concessa senza corrispettivo dallo Stato, o comunque mediante risorse statali, a determinati soggetti, in grado di incidere sugli scambi comunitari e quindi falsare o minacciare di falsare il gioco della concorrenza a livello intracomunitario (es. sussidi diretti, esenzioni fiscali, prestiti a tasso agevolato, garanzie o indennità a condizioni favorevoli).

La Commissione Europea, con Regolamento (UE) 1407/2013, ha regolamentato gli aiuti di Stato soggetti al de minimis, aiuti che si inseriscono nel sistema di incentivi destinati alle imprese.

La ratio del de minimis risiede nella possibilità, per gli Stati Membri, di sostenere alcuni settori merceologici o alcune tipologie di imprese attraverso la concessione di contributi di importo limitato in maniera rapida, attesa la mancata necessità di comunicazione alla Commissione.

Per quanto qui di interesse, il regime de minimis è da attenzionare in caso di applicazione di agevolazioni contributive per l’assunzione di particolari categorie di soggetti. Infatti, per espressa previsione normativa, alcune agevolazioni sono soggette a tale regime (assunzione di giovani under 35, assunzione di beneficiari di NASpI).

Sono, infatti, previsti diversi limiti massimi di aiuti di stato concedibili per diversi settori.
Per la generalità delle imprese (compreso il settore del trasporto merci su strada), il limite è fissato in 300.000 euro nell’arco del triennio di riferimento.

Limiti specifici sono previsti per i seguenti settori:

  • settore della pesca e acquacoltura: 40.000 euro
  • imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG): 750.000 euro
  • settore agricolo: 50.000 euro

Il tetto massimo è utilizzabile nell’arco di 3 esercizi finanziari. Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa per scopi fiscali.

NB: Dal 1° gennaio 2026 sarà obbligatorio per gli Stati membri registrare tutti gli aiuti de minimis su una piattaforma centralizzata a livello europeo. Nel 2025, le imprese sono invitate a prepararsi adeguatamente per il passaggio al nuovo sistema di monitoraggio.

Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante comprende l’annualità finanziaria in corso e le due precedenti.

Tuttavia, negli ultimi anni sono state apportate modifiche ai massimali che ad oggi risultano come sopra indicati e, di conseguenza, le date di decorrenza per la verifica del triennio.

Settore Decorrenza validità massimale
Generale 1° gennaio 2024
Pesca e acquacoltura 25 ottobre 2023
Servizi di interesse economico generale 1° gennaio 2024
Agricoltura 16 dicembre 2024

 

Esempio pratico di come si calcola il de minimis

Prima di tutto è necessario considerare quanto segue:

  • il periodo mobile da considerare è di tre anni a partire dalla data di calcolo. Ad esempio, per il 1° ottobre 2025, si sommano gli aiuti ricevuti dal 1° ottobre 2022 al 1° ottobre 2025.
  • In caso di superamento del limite, ulteriori agevolazioni / aiuti non possono essere concessi senza una violazione delle regole UE.

Esempio pratico di calcolo del plafond de minimis calcolato al 1° ottobre 2025:

  • Plafond disponibile (settore “Generale”) massimo 300.000 euro;
  • Aiuti ricevuti negli anni:
  • 20 maggio 2022: 70.000
  • 30 novembre 2023: 100.000
  • 15 giugno 2024: 50.000
  • 25 febbraio 2025: 50.000
  • Totale aiuto al 1° ottobre 2025: 270.000 euro (90% del plafond)

Messaggio Inps 6 novembre 2025, n. 3339

L’Inps con proprio Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3339 ha comunicato l’aggiornamento della modulistica per la richiesta di aiuti soggetti al de minimis:

  • i moduli telematici, disponibili sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
  • il modulo cartaceo, da utilizzare per le agevolazioni che non hanno un modulo online, è disponibile sul portale (modulo SC105).

N.B. Si ricorda, infine, che nelle ipotesi di superamento del tetto massimo stabilito non potrà essere concessa l’agevolazione, neppure per la parte che non superi detti massimali.

Qualora, infatti, l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile dalla Commissione Europea con le norme del Trattato sul Funzionamento dell’UE e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia de minimis.

Agevolazione Applicabilità de minimis
Beneficiari di NASpI SI
Bonus Donne (Decreto Coesione – D.L. n. 60/2024) SI
Bonus Giovani (Decreto Coesione – D.L. n. 60/2024) SI
Bonus Giovani under 30 NO
Sostituzione di lavoratrici in maternità NO
Soggetti con disabilità NO
Donne – strutturale (L. n. 92/2012) NO
Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi NO

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato