Con due interessanti FAQ pubblicate in data 15 dicembre, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le pagine web in tema di Concordato Preventivo Biennale (CPB) aggiungendo due chiarimenti in merito alla presentazione di una dichiarazione integrativa e i relativi effetti per quanto concerne la permanenza al concordato nonché la determinazione dell’imposta sostitutiva CPB.
La prima FAQ riguarda il caso di un contribuente che ha commesso un errore nella compilazione del modello CPB, indicando nel rigo P04 – Reddito rilevante ai fini del CPB un valore del reddito molto più elevato di quello corretto derivandone anche un importo di reddito proposto e accettato dal contribuente. Il punto di domanda riguarda la possibilità, fermo restando che il contribuente resta vincolato agli importi concordati, di sanare gli errori ed omissioni incidenti sulla determinazione del reddito e/o sul valore della produzione netta concordati, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa comprensiva del quadro P del modello CPB contenente i dati corretti.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate alla FAQ n. 1 del 15/12/2025
Nel caso in cui il contribuente si trovi nella condizione di dover correggere degli errori dovrà presentare una dichiarazione integrativa completa di tutti i quadri (anche del modello ISA e del Quadro P del modello CPB) procedendo al ricalcolo con i dati aggiornati in modo da verificare eventuali ipotesi di decadenza. La presentazione della dichiarazione integrativa, infatti, comporta la necessità di ricalcolare la proposta di CPB ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza (ex art. 22 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 13/2024: Stando alla norma, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che i dati errati abbiano determinato un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”.
In tal caso si possono verificare due scenari alternativi:
- la modifica dei dati all’interno della dichiarazione integrativa determina un maggior reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento. In questo caso la modifica comporta:
- la decadenza del concordato;
- allo stesso tempo restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti;
- la variazione dei dati all’interno della dichiarazione integrativa non determina modifiche del reddito o valore della produzione netta rilevanti ai fini del CPB, o comunque pur determinandole non sono rilevanti ai fini della decadenza di cui al citato art. 22. In questo caso, l’indicazione dei dati aggiornati non produce alcun effetto sulla modifica degli importi concordati oggetto di accettazione della proposta inviata entro i termini previsti dalla norma.
La seconda FAQ tratta di un contribuente che ha aderito al CPB e a seguito della ricezione di una lettera di compliance in cui viene comunicata la presenza di una possibile anomalia dati ISA per il periodo d’imposta 2023, decide di ravvedere l’errore presentando una dichiarazione integrativa allegando il modello ISA con i dati aggiornati. L’aggiornamento dei dati ISA comporta una modifica del punteggio ISA attribuito passando da 7 a 5. La questione riguarda gli effetti della dichiarazione integrativa per quanto concerne la rideterminazione dell’imposta sostitutiva (ex art. 20-bis del D. Lgs. n. 13/2024) in ragione dell’aliquota corrispondente al nuovo punteggio ISA derivante dalla dichiarazione integrativa.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate alla FAQ n. 2 del 15/12/2025
Nel caso in esame, la dichiarazione integrativa produce effetti anche sull’imposta sostitutiva CPB che viene determinata applicando alla base imponibile (pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo/di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie) un’aliquota variabile in base al punteggio ISA relativo al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (vale a dire il 2023, nel caso del CPB 2024-2025); in particolare, con un risultato ISA:
- pari o superiore a 8, l’aliquota è pari al 10%;
- pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, l’aliquota è pari al 12%;
- inferiore a 6, l’aliquota è pari al 15%.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva deve essere determinata sulla base del punteggio ISA corretto, che nel caso di specie emerge solo con la presentazione della dichiarazione integrativa.
Dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate consegue che all’integrazione del modello REDDITI 2024 con i dati corretti ai fini ISA, e conseguente riduzione del punteggio ISA, che da 7 scende a 5, deve seguire l’integrazione del quadro CP del modello REDDITI 2025, compilato indicando l’aliquota di imposta sostitutiva corretta, che dall’originario 12% passa al 15%, con conseguente rideterminazione di quanto dovuto.
Il caso in esame riguarda la presentazione di una dichiarazione integrativa con correzione dei dati che comporta una riduzione del punteggio ISA. I tecnici di fisco avrebbero potuto cogliere l’occasione per chiarire anche il caso inverso, vale a dire quando in seguito alla presentazione di una dichiarazione integrativa si determina una variazione del punteggio Isa più favorevole per il contribuente (per esempio da 5 a 7).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

































