Tra le verifiche di fine anno un’attenzione particolare va posta al regime contabile da adottare per l’anno successivo. Non considerando il regime forfettario, i regimi contabili che possono essere applicati dai contribuenti sono due:
- il regime di contabilità semplificata;
- il regime della contabilità ordinaria.
Contabilità semplificata: soggetti destinatari
Per le imprese minori è il regime naturale disciplinato negli articoli 18 del Dpr 600/1973 e 66 del Tuir. Sono ammessi a questo regime:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex articolo 55 del Tuir;
- le imprese familiari e aziende coniugali;
- le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.
Contabilità semplificata: presupposto oggettivo
Presupposto oggettivo imprescindibile per applicare il regime in esame è che i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del Tuir percepiti nell’anno siano collocati entro determinate soglie pari a:
- 500mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
- e di 800mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
La verifica va effettuata a fine anno monitorando le soglie e ponendo particolare attenzione in caso di superamento della soglia al passaggio al regime di contabilità ordinaria a partire dall’anno successivo.
Ad esempio, se un’impresa in contabilità semplificata nel 2025, ha conseguito ricavi in tale esercizio di euro 820.000, dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria a far data dal 1° gennaio 2026.
Si segnalano i seguenti casi particolari:
- il contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi e altre attività è risolto nel senso che occorre far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, qualora sia tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ciascuna attività. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 800.000 euro. In ogni caso, l’elemento rilevante è rappresentato dall’ammontare complessivo dei ricavi relativo a tutte le attività svolte che non deve superare il limite massimo per non precludersi l’accesso al regime di contabilità semplificata.
- in caso di inizio attività in corso d’anno, le soglie di ricavi vanno ragguagliate. Ciò significa che laddove l’attività d’impresa, consistente nella prestazione di servizi, fosse stata avviata in data 5.2026, il limite di 500.000 euro deve essere riproporzionato rispetto ai giorni dell’anno di effettivo svolgimento dell’attività e, quindi, risulta pari a 500.000 euro × 245/365 = 335.616,44 euro.
I soggetti in regime di contabilità semplificata sono esonerati dalla tenuta del libro giornale, libro inventari e scritture di magazzino (ex art. 14 e seguenti del Dpr 600/1973). Ai fini IVA e delle imposte sul reddito, ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 600/1973, è possibile optare per una delle seguenti soluzioni operative:
- tenuta dei registri IVA unitamente a due distinti registri per gli incassi ed i pagamenti.
- tenuta esclusiva dei registri IVA, integrati con l’indicazione degli incassi e pagamenti non ancora effettuati.
- tenuta esclusiva dei registri IVA, adottando l’opzione “registrato = incassato”.
L’opzione “registrato = incassato” (comma 5 del citato art. 18), comporta l’obbligo di mantenere la scelta per un periodo minimo di tre anni. Tale scelta rimane valida fino a revoca e deve essere comunicata nella dichiarazione IVA annuale. In particolare, i contribuenti che intendono avvalersene a partire dal 2025 dovranno indicare l’opzione barrando la casella 1 del rigo VO26 nel modello IVA 2026.
Contabilità ordinaria
L’altro regime contabile previsto dalle norme in materia è quello della contabilità ordinaria che viene applicato:
- per obbligo;
- per opzione.
Sono obbligati ad applicarlo i seguenti soggetti:
- le società di capitali (che sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della contabilità semplificata);
- i soggetti che potenzialmente potrebbero applicare la contabilità semplificata con le soglie indicate all’articolo 18 del Dpr 600/1973 (500mila euro/800mila euro, a seconda dell’attività svolta) oltre i limiti previsti.
La scelta per opzione consiste nella possibilità di applicare la contabilità ordinaria anche se i parametri di riferimento si presentano sotto la soglia di riferimento (500mila euro/800mila euro, a seconda dell’attività svolta). In tal caso, l’opzione per la contabilità ordinaria è soggetta a vincolo triennale (ex comma 8 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973) e ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata. Vale, per l’opzione il comportamento concludente; inoltre, è richiesta una apposita comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA.
Regimi contabili: profili fiscali e civilistici
È il caso di evidenziare che la dicotomia contabilità ordinaria e contabilità semplificata opera in questa sede ai soli fini fiscali senza alcuna pretesa rispetto ai fini civilistici. Infatti, la gestione della contabilità in regime “semplificato” (anziché “ordinario”), sebbene conforme alla normativa fiscale vigente, non tiene conto degli aspetti legati alla normativa civilistica e dl Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). È sempre necessario valutare la tenuta e conservazione delle scritture contabili alla luce anche dei criteri civilistici per non incorrere in conseguenze legate a possibili difficoltà probatorie per dimostrare l’assenza dei requisiti di fallibilità; oppure ritrovarsi a subire un’azione di responsabilità per l’impossibilità di ricostruire le vicende societarie oppure ritrovarsi di fronte a possibili fattispecie penali (per esempio reato di bancarotta semplice documentale).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
































