Delega unica al via dall’8 dicembre: come opera l’intermediario delegato

A partire dall’8 dicembre 2025, come predisposto dal Provvedimento dell’Agenzia entrate n. 321918/2025 del 07/08/2025, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno previsto che i contribuenti possano delegare specifici intermediari all’uso di uno o più dei propri servizi on-line tramite la presentazione della delega unica.

Da tale data, dispongono i due enti, tutte le operazioni di attivazione, rinnovo e revoca della predisposta delega unica dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dal sopracitato provvedimento direttoriale.

Al fine di effettuare il necessario adeguamento dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nei due giorni precedenti (6 e 7 dicembre 2025) non è stato possibile effettuare la comunicazione di alcun tipo di delega, né telematicamente né con altre modalità.

Conseguentemente, quindi, le deleghe attivate fino al 5 dicembre 2025 resteranno efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

L’articolo 21 del DLGS n.1/2024 (Modello Unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia) introduce la possibilità per i contribuenti di delegare specifici intermediari compilando, appunto, la delega unica.

Specifici intermediari che sono identificati nei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni per conto terzi mediante il servizio telematico Entratel e qualificati all’art.3, co.3, del DPR n. 322/1998, ad esempio: i CAF, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, ecc.

La delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line dell’agenzia delle entrate e dell’agenzia delle entrate-riscossioni deve contenere:

  • il codice fiscale, cognome/nome o la denominazione del contribuente delegante;
  • il codice fiscale, cognome/nome o la denominazione del soggetto firmatario della delega, nel caso di delegante con incapacità totale o parziale, minorenne o deceduto o, ancora, di delegante diverso da persona fisica;
  • il codice fiscale, cognome/nome o la denominazione dell’intermediario delegato;
  • l’indicazione se si tratta di nuovo conferimento, rinnovo di delega in scadenza o revoca di delega precedente;
  • l’individuazione puntuale dei servizi delegati;
  • il luogo e la data del conferimento, della revoca o del rinnovo;
  • la firma.

Se la delega è conferita dal rappresentante legale (tutore, curatore speciale, amministratore di sostengo, genitore) o dall’erede del contribuente, l’intermediario richiede anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di rappresentante legale o di erede.

L’intermediario, quindi, può acquisire la delega o in formato cartaceo (unitamente ad una copia del documento di identità del delegante o di chi ne fa le veci) o in formato elettronico (in questo caso il file deve essere firmato digitalmente nel rispetto del CAD – Codice dell’amministrazione Digitale).

Successivamente, l’intermediario effettua la comunicazione dei dati della delega unica esclusivamente mediante la trasmissione digitale di un file in formato .xml. Per la generazione di tale file è disponibile, all’interno dell’area riservata dell’intermediario stesso, una specifica funzionalità. In alternativa, gli intermediari possono utilizzare anche altri software purché rispettino le specifiche tecniche del citato Provvedimento AE del 07/08/2025.

Generato il file xml, occorre apporre la firma elettronica del delegante e dell’intermediario alternativamente:

  • con il processo di firma digitale;
  • con la firma avanzata realizzata con la carta d’identità elettronica (CIE);
  • utilizzando certificati digitali (anche non qualificati).

Qualora il contribuente delegante sia un soggetto titolare di partita IVA (ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA) comunica i dati relativi il conferimento della delega attraverso la specifica funzionalità web disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l’area riservata è l’area del sito dell’Agenzia delle entrate/Riscossioni accessibile tramite autenticazione digitale (spid, CIE, cns) oppure tramite le credenziali Entratel (il servizio telematico utilizzabile dagli intermediari ai sensi all’art.3, co.3, del DPR n. 322/1998) oppure tramite Fisconline (il servizio telematico utilizzabile da tutti i contribuenti abilitati).

L’articolo 23 del DLGS n.1/2024 (Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale) stabilisce che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno di apposita area riservata, i servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’amministrazione finanziaria stessa.

Il contribuente, quindi, delega l’intermediario a tutti o ad alcuni dei servizi on line tra cui:

  • consultazione del cassetto fiscale delegato: servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel cassetto fiscale dei soggetti ai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega;
  • uno o più servizi di fatturazione elettronica: l’insieme delle funzionalità di ausilio al processo di fatturazione elettronica rese disponibili attraverso il portale Fatture e Corrispettivi che è la sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibili ai contribuenti titolari di partita IVA e ai loro intermediari appositamente delegati;
  • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale: il servizio che consente, agli intermediari sprovvisti di delega la consultazione del cassetto fiscale delegato, l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità e dei dati necessari per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
  • i servizi on-line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione: l’insieme delle funzionalità rese disponibili nella sezione EquiPro attraverso le quali un intermediario può accedere alla consultazione e alla gestione della posizione debitoria dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega.

Il Provvedimento n.0375356/2024 del 02/10/2024 stabilisce, inoltre, che i servizi succitati sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i relativi dati al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante una specifica funzionalità web disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia Entrate.

Come indicato nel citato Provvedimento del 02 ottobre 2024, la delega unica può essere rinnovata in assenza di variazioni a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria.

Il rinnovo promulga l’efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.

Inoltre, la delega può essere conferita al massimo a due intermediari contemporaneamente.

Trattandosi di una delega unica, ogni successiva modifica all’elenco dei servizi delegati al medesimo intermediario sostituisce integralmente quella in precedenza comunicata.

La delega può essere revocata in qualunque momento dal contribuente o per il tramite dell’intermediario.

Infine, la rinuncia ad una delega attiva è effettuata in relazione a tutti i servizi delegati, è comunicata dall’intermediario delegato in qualunque momento ed è immediatamente efficace.

Concludendo, gli step per l’intermediario delegato per l’attivazione della delega unica sono:

  • conferimento dal delegante all’intermediario;
  • comunicazione dei dati della delega all’agenzia delle entrate, a cura dell’intermediario delegato in modalità esclusivamente telematica (file .xml firmato);
  • ricezione della ricevuta di conferma della comunicazione.

 

 

 

Giacomo Forato – Centro Studi CGN