Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IMU relativo all’anno 2025. È un obbligo di versamento che deve fare i conti con le numerose eccezioni e disposizioni di favore che escludono o ne mitigano la misura, come avviene, per esempio, nell’ambito del comparto agricolo con un’importante eccezione che riguarda le aree edificabili condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Il coltivatore diretto (CD) è colui che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei terreni ed all’allevamento del bestiame attraverso il proprio lavoro e quello dei membri del suo nucleo familiare che collaborano nell’esercizio dell’attività.
L’imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui il quale dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Terreni edificabili condotti da CD/IAP
In deroga alla regola generale secondo le quali si qualifica come “edificabile” l’area che risulta tale dallo strumento urbanistico generale del Comune, anche se risulta “edificabile”, il terreno deve comunque considerarsi “agricolo”, ai fini dell’applicazione dell’IMU, se ricorrono simultaneamente tre condizioni, ossia:
- il possesso del terreno da parte del CD o IAP iscritti nella previdenza agricola;
- la diretta conduzione del terreno ad opera del medesimo possessore CD/IAP;
- la persistenza dell’utilizzo agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento.
In concomitanza di tali condizioni, l’area va qualificata come “agricola” ai fini dell’IMU, e per i CD/IAP spetta l’esenzione dall’IMU (ex art. 1 comma 758 lett. a) della L. 160/2019).
Comproprietari non qualificati CD/IAP
Con un’interpretazione da parte della giurisprudenza più qualificata, poi fatta propria dal MEF, se il terreno è in comproprietà, e solo alcuni dei comproprietari sono CD o IAP che coltivano il fondo, la connotazione dell’area come “terreno agricolo” ai fini dell’IMU trova applicazione nei confronti di tutti i comproprietari (sia quelli con qualifica di CD/IAP che coltivano il fondo, sia quelli privi di detta qualifica.
Per quanto concerne le agevolazioni spettanti:
- l’esenzione dall’IMU spetta solo ai comproprietari CD e IAP che conducono il fondo;
- gli altri comproprietari non qualificati come CD/IAP, pur non beneficiando di detta esenzione, saranno avvantaggiati dal fatto che dovranno considerare la disciplina dei “terreni agricoli” per determinare la base imponibile e l’aliquota dell’IMU.
il Mef, con la risoluzione 2/DF/2020, ha confermato l’estensione dell’agevolazione nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto solo da alcuni con i requisiti sopra individuati. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comproprietari.
Soci di società
Ai soci di società di persone che esercitano attività agricola, in possesso della qualifica di coltivatori diretti o IAP, si applicano le stesse agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche con la medesima qualifica. In pratica, la normativa riconosce la possibilità di accedere all’esenzione anche nei casi in cui il terreno sia concesso in affitto o in comodato a una società di persone (come una società semplice), purché i soci abbiano la qualifica agricola e partecipino effettivamente all’attività. Si tratta di una situazione molto diffusa quando, ad esempio, un imprenditore agricolo decide di avviare o proseguire l’attività insieme ai propri figli costituendo una società semplice: in questo scenario, può trasferire l’azienda alla società ma non conferire i terreni, di cui rimane proprietario.
Al riguardo va precisato che, ai fini dell’esenzione IMU, deve sussistere il carattere di continuità riferita alla coltivazione del fondo come socio. Al contrario, se il terreno viene affittato a soggetti terzi o a società di capitali, l’agevolazione non può essere applicata, anche se l’attività agricola viene esercitata sul fondo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN



































