Indennità di disoccupazione agricola 2025 e periodi coperti da CISOA: i chiarimenti INPS

Con Circolare del 3 dicembre 2025, n. 149, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2025 con riferimento ai periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo luglio 2025 – dicembre 2025.

In particolare, l’articolo 10-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 92/2025 ha previsto che, per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, la CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) per intemperie stagionali, è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative, richiesto solitamente per la fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Tale trattamento è stato riconosciuto in aggiunta al trattamento ordinario. Infatti, il D.L. n. 92/2025 ha espressamente previsto che i periodi di CISOA in argomento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno utilizzabili.

N.B. Sono, inoltre, equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e ai fini del perfezionamento del predetto requisito di 181 giornate di effettivo lavoro.

L’Inps con Circolare n. 149/2025, con riferimento a tale previsione di norma, ha precisato che l’equiparazione al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione esclusivamente per i casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Di conseguenza, l’equiparazione non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività stessa.

L’Istituto specifica:

  • con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, le giornate di lavoro effettivo, seppure a orario ridotto, risultano già inserite nei relativi elenchi nominativi annuali e sono, pertanto, già valutate ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola;
  • per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’attività lavorativa prestata nella singola giornata, anche se a orario ridotto, determina l’accreditamento della contribuzione da lavoro nella posizione assicurativa.

Beneficiari

I soggetti destinatari della disposizione che consente l’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA sono i seguenti:

  • gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nell’anno 2025, che abbia prestato, nel medesimo anno, almeno un giorno di lavoro effettivo;
  • gli operai agricoli a tempo determinato che risultino iscritti nei relativi elenchi annuali, riferiti all’anno 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.

Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola

Stante la formulazione letterale della norma del D.L. n. 92/2025, l’equiparazione al lavoro della CISOA per intemperie stagionali rileva “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”. Pertanto, non rileverebbe ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro svolte nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.

Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio gli operai agricoli che, in conseguenza di emergenze climatiche, hanno svolto nel 2025 un numero di giornate di lavoro effettivo che sommate alle giornate svolte del 2024 non consente loro di perfezionare il requisito contributivo di 102 giornate nel biennio richiesto per l’accesso alla predetta indennità.

L’Inps sul punto chiarisce che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’equiparazione al lavoro della CISOA fruita per emergenze climatiche viene applicata anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, nei soli casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Calcolo e misura dell’indennità di disoccupazione agricola anno 2025

In presenza di tutti i prescritti requisiti, l’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite di 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e quelle non indennizzabili.

N.B. Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2025, alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA fruiti ai sensi del D.L. n. 92/2025 nel periodo luglio 2025 – dicembre 2025.

L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2025 è pari al 40% per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per quelli a tempo interminato della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti.

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato