Lavoratori in cassa integrazione: obbligo di comunicazione in caso di nuovo lavoro

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 18 dicembre 2025, modifica la disciplina prevista in materia di compatibilità tra ammortizzatori sociali e svolgimento di altra attività lavorativa.

L’intervento legislativo è volto a rafforzare il principio di trasparenza e correttezza già presente nell’ordinamento, ma che ora diventa più stringente.

La novella normativa si inserisce in un percorso normativo già avviato con la Legge n. 203/2024. Tale intervento ha introdotto, infatti, un divieto di cumulo tra cassa integrazione e svolgimento di attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata.

L’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 148/2015, così come modificato dalla Legge n. 203/2024, prevede espressamente che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Inoltre, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Le comunicazioni obbligatorie preventive di instaurazione del rapporto di lavoro a carico dei datori di lavoro sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione posto in capo al lavoratore.

Di conseguenza, se il lavoratore non dichiara l’avvio della nuova attività, decade integralmente dal diritto alla cassa integrazione.

N.B. La decadenza colpisce, infatti, l’intero periodo di riduzione o sospensione dell’attività coperto dalla cassa integrazione.

Dal 18 dicembre 2025, il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all’Inps la relativa comunicazione.

La Legge n. 182/2025 introduce, quindi, un nuovo obbligo di comunicazione in capo al lavoratore, aggiuntivo rispetto a quello già previsto, finalizzato a garantire maggiore trasparenza e tutela per le aziende che anticipano il trattamento di cassa integrazione.

La misura è volta a rendere più trasparente la gestione dei trattamenti di sostegno al reddito a carico dell’Inps e a prevenire eventuali abusi, con conseguente percezione da parte del prestatore di lavoro sia del trattamento di integrazione salariale sia del reddito derivante dalla nuova attività lavorativa nei medesimi periodi.

Molto spesso, infatti, i datori di lavoro che anticipano ai lavoratori coinvolti dalla CIGO il relativo ammontare si trovano a dover gestire segnalazioni da parte dell’Inps in merito al disconoscimento di alcuni periodi per determinati lavoratori che abbiano percepito in concomitanza al trattamento di integrazione salariale altri redditi derivanti da attività lavorativa.

Ora, con l’introduzione del nuovo obbligo di comunicazione tempestiva del lavoratore al proprio datore di lavoro, la mancata comunicazione potrebbe anche costituire una violazione disciplinare.

Il datore di lavoro, in caso di mancata comunicazione dell’avvio di una nuova attività lavorativa da parte del prestatore di lavoro, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, potrebbe quindi avviare un procedimento disciplinare per contestare il mancato rispetto di questo obbligo di legge, con conseguente eventuale applicazione di una sanzione disciplinare.

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato