Come previsto al comma 8 dell’articolo 2‑quater del DL 113/2024, per i soggetti che aderiscono al ravvedimento speciale nel biennio 2024/2025, il pagamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. La norma, inoltre, non prevede sanzioni né richiede il ricorso al ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 per la regolarizzazione.
Sul punto, non risultano finora posizioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. In via prudenziale si ritiene comunque opportuno regolarizzare la rata versata in ritardo applicando la sanzione per tardivo versamento con le riduzioni previste dal ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera a), D.Lgs. 472/1997, e articolo 13, D.Lgs. 471/1997), oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dal 31 marzo 2025.
Il D.Lgs 87/2024 ha apportato significative modifiche all’art. 13 del D.Lgs 471/97 (sanzioni amministrative su ritardati od omessi versamenti) e all’art.13 del D.Lgs 472/97 (ravvedimento operoso). Le novità sono applicabili dalle violazioni commesse dal 1.9.2024.
In particolare, con effetto dalle violazioni commesse relativamente agli omessi versamenti a partire dal 1° settembre 2024, si applica:
- la sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato;
- la sanzione amministrativa pari a 12,5% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (sanzione piena del 25%; ridotta alla metà);
- la sanzione amministrativa ridotta a 1/15 del 12,5% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, (quindi 0,83% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno).
In ogni caso, sulla base del dettato normativo, il pagamento della rata entro il termine di quella successiva, maggiorato degli interessi legali anche senza ricorrere al ravvedimento operoso, non dovrebbe compromettere gli effetti della sanatoria speciale; resterebbe semmai applicabile la sanzione per tardivo versamento. Si evidenzia, infine, che il mancato pagamento di una rata oltre il termine della rata successiva comporta irrimediabilmente la decadenza dall’efficacia della sanatoria speciale di cui all’articolo 2‑quater del DL 113/2024.
Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN



































