L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente approvato le linee guida ANAC 2025 sui canali interni di segnalazione, apportando aggiornamenti normativi e chiarimenti applicativi per PA e soggetti privati.
La notizia è stata resa nota da ANAC il 12 dicembre 2025 e il provvedimento è stato oggetto di avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la quale ufficializza l’entrata in vigore delle Linee Guida n. 1/2025 in materia di whistleblowing, dedicate ai canali interni di segnalazione.
Le Linee Guida, contenute nella Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, intervengono nel solco del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937, fornendo indicazioni operative volte a uniformare le modalità di gestione dei canali interni, anche alla luce delle prime criticità emerse nella fase applicativa.
Ambito e finalità delle Linee Guida
Il documento ANAC non introduce nuovi obblighi, ma chiarisce e sistematizza quanto già previsto dalla normativa primaria, anche alla luce del parere del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare attenzione:
- all’organizzazione dei canali interni;
- al ruolo del gestore della segnalazione;
- alle tempistiche procedimentali;
- alla tutela della riservatezza e dei dati personali.
Gestione delle segnalazioni e tempistiche
Le Linee Guida richiamano espressamente i termini stabiliti dall’art. 5 del d.lgs. 24/2023 (in precedenza approfonditi nell’articolo Fisco7 consultabile qui):
- rilascio dell’avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- riscontro al segnalante entro 3 mesi, inteso come comunicazione sull’esito o sullo stato dell’istruttoria
Tali termini rappresentano un presidio essenziale per l’effettività del sistema di whistleblowing e devono essere garantiti anche in presenza di modelli organizzativi complessi.
Il ruolo del gestore del canale interno
Un passaggio centrale delle Linee Guida riguarda l’individuazione del gestore del canale, soggetto incaricato di ricevere, esaminare e dare seguito alle segnalazioni.
ANAC chiarisce che, qualora una segnalazione pervenga a un soggetto diverso dal gestore, essa deve essere trasmessa tempestivamente a quest’ultimo, assicurando la piena tutela della riservatezza del segnalante.
Viene inoltre raccomandata la definizione preventiva di misure per la gestione di eventuali conflitti di interesse, anche attraverso meccanismi di sostituzione o astensione.
Canali condivisi e soggetti di minori dimensioni
Le Linee Guida richiamano la possibilità, già prevista dall’art. 4 del d.lgs. 24/2023, di condividere i canali interni di segnalazione:
- tra comuni non capoluogo di provincia;
- tra soggetti del settore privato con una media di lavoratori non superiore a 249.
La condivisione deve avvenire nel rispetto dell’autonomia delle singole segnalazioni e garantendo l’accesso esclusivo alle informazioni di competenza.
In caso di utilizzo di piattaforme tecnologiche fornite da soggetti terzi, le Linee Guida precisano che il fornitore può operare come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, ferma restando la responsabilità del titolare per la corretta gestione del canale.
Disciplina delle segnalazioni esterne
Contestualmente, con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025, ANAC ha aggiornato la disciplina sulle segnalazioni esterne, modificando e integrando la precedente Delibera n. 311/2023, al fine di garantire coerenza sistematica tra i diversi livelli di segnalazione.
Redazione Fisco7


































