Nei casi di acquisto da parte di soggetti sia comunitari che extracomunitari ci si aspetta di ricevere una fattura senza IVA. Nel momento in cui ci viene recapitato un documento di acquisto con IVA esposta ci si pone il dubbio su come trattare la registrazione della fattura e quali siano gli adempimenti da mettere in atto relativi all’acquisto.
Potremmo dunque trovarci in queste due situazioni:
- una fattura di acquisto da soggetto estero con addebito dell’IVA italiana;
- una fattura di acquisto da un soggetto estero con addebito dell’IVA estera.
Fattura di acquisto di beni con addebito dell’IVA italiana
Nel caso in cui un soggetto passiva IVA italiano riceva una fattura con IVA italiana esposta si rende necessario verificare il luogo dello stabilimento del fornitore.
Se il soggetto estero è stabilito in Italia il documento in questo caso è emesso correttamente e dovrà essere trattato come un normale acquisto di beni o servizi da fornitore italiano, deducendo così l’IVA sugli acquisti.
Diversamente nel caso in cui la fattura venga emessa da un soggetto estero che si è solo identificato in Italia oppure ha nominato un rappresentante fiscale, l’addebito dell’IVA non risulta essere corretto se l’acquisto viene effettuato da un titolare di partita IVA.
In questo caso l’indicazione dell’imposta significa che il soggetto italiano viene trattato come un privato. Se l’acquisto viene effettuato nella sfera privata non potrà essere inserito in contabilità e di conseguenza l’IVA non potrà essere dedotta. Dunque, non sarà necessario l’invio di un documento di integrazione/autofattura allo SDI.
Pertanto:
- se la fattura è stata emessa senza l’indicazione della partita IVA in questo caso la fattura risulta essere formalmente corretta. Il suggerimento è quello di contattare direttamente il fornitore per comunicargli il numero di partita IVA chiedendo lo storno della precedente fattura e la conseguente riemissione senza IVA esposta;
- se nel documento viene riportata la partita IVA dell’acquirente la fattura risulta essere formalmente errata. Prima di tutto si ritiene necessario chiedere al fornitore di riemettere la fattura. Nel caso in cui tale procedura non fosse possibile la risoluzione 21/E del 2015 definisce che si dovrà procedere all’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo del reverse charge assumendo come base imponibile il totale della fattura estera. In questo caso sarà necessario emettere il documento di integrazione allo SDI.
Fattura di acquisto di beni con addebito dell’IVA estera
Anche in questo caso è necessario verificare se nella fattura con IVA estera viene riportata la partita IVA dell’acquirente o meno:
- se la fattura riporta la partita IVA dell’acquirente e il fornitore è comunitario in questo caso se il documento riporta l’IVA estera è possibile che uno dei due soggetti non sia iscritto al VIES. In questo caso non si dovrà effettuare alcuna integrazione e la fattura dovrà essere registrata indicando il costo comprensivo dell’IVA estera;
- se la fattura non riporta la partita IVA dell’acquirente l’applicazione dell’IVA porta a pensare che l’acquirente sia trattato alla stregua di un soggetto privato. Anche in questo caso sarà opportuno contattare il fornitore per comunicargli la partita IVA con la richiesta di emissione del documento corretto. In caso contrario tale documento verrà considerato afferente alla sfera personale
Riassumendo quanto appena esposto ricordiamo che l’acquirente, soggetto passivo italiano, che effettua acquisti presso fornitori esteri deve, ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del DPR 633 del 26 ottobre 1972, assolvere l’imposta relativa a tale operazione in Italia con l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge, integrando la fattura ricevuta o tramite emissione di autofattura.
Il comma 2-ter, introdotto in attuazione dell’art.138 della direttiva 2006/112/CE, dispone che “le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera C), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro (enfasi aggiunta) e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleto o mancata compilazione dello stesso”.
Di seguito si riportano alcuni esempi:
- fattura ricevuta dal soggetto estero che espone un’aliquota IVA Italiana ed entrambi gli operatori sono iscritti al VIES:
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- se il fornitore estero opera mediante stabile organizzazione è corretto che vi sia indicazione dell’imposta;
- se il fornitore estero opera tramite un rappresentante fiscale italiano o con identificazione diretta il cessionario viene assimilato ad un privato, pertanto, la fattura è sbagliata.
2. La fattura ricevuta dal soggetto estero espone un’aliquota IVA estera ed entrambi gli operatori sono iscritti al VIES:
La fattura è errata e il cessionario italiano deve:
a) richiedere lo storno della fattura e la riemissione del documento corretto;
b) seguire le indicazioni contenute nella Risoluzione 21/E del 2015;
c) oppure, ravvedere la sanzione prevista per la mancata applicazione del Reverse Charge senza però rimuovere l’errore.
Nel caso di acquisto di beni e servizi da San Marino con IVA esposta potrebbero presentarsi due casi:
- acquisto documentato da fattura elettronica ricevuta tramite SDI con indicazione dell’IVA dovuta dal cessionario italiano:
- occorre verificare sul portale “Fatture e Corrispettivi” l’esito positivo della validazione (vidimazione) dell’Agenzia delle Entrate prima di esercitare la detrazione dell’IVA (Provv. AG.Entrate n.211273/2021);
- l’imposta è versata dal cedente sammarinese all’Ufficio Tributario di San Marino;
- il cessionario italiano NON ha nessun obbligo in termini di Esterometro.
- acquisto documentato da fattura cartacea con indicazione dell’IVA dovuta dal cessionario italiano:
- l’imposta è versata dal cedente sammarinese all’Ufficio Tributario di San Marino;
- Il cessionario italiano può operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa ma deve trasmettere, con decorrenza 01 ottobre 2022, allo SDI un file xml TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri.
Zoe Chiminelli – Centro Studi CGN


































