A decorrere dal 2026, i buoni pasto elettronici sono esenti, ai fini contributivi e fiscali, fino al limite di 10 euro giornalieri. L’incremento del valore di esenzione (in precedenza fissato a 8 euro) può tradursi in un vantaggio sia per il datore di lavoro, più propenso a riconoscere buoni pasto di valore più elevato, sia per il lavoratore che potrebbe avere più “capacità di spesa”.
Il limite di esenzione è operativo e, dunque, risulta applicabile già dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).
Nulla cambia, invece, con riferimento alle altre forme di somministrazione di pasti nei confronti del personale dipendente.
Infatti, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove non siano presenti strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.
N.B. Tali prestazioni sono esenti sia sotto il profilo di tassazione Irpef nei confronti del dipendente sia con riferimento ai contributi Inps per lavoratori e datori di lavoro.
Resta inteso che un eventuale maggiore valore del ticket restaurant elettronico sarà assoggettato a tassazione e contribuzione per la parte eccedente i 10 euro.
In merito a quanto sopra esposto, è bene sottolineare che l’innalzamento del valore di esenzione del buono pasto non comporta automaticamente l’aumento del valore dei buoni per i lavoratori che ne usufruiscono già.
Si tratta, infatti, di una scelta del datore di lavoro, che potrà decidere di offrire un vantaggio economico maggiore ai propri dipendenti, senza oneri contributivi aggiuntivi.
I lavoratori potranno a loro volta decidere di utilizzare il buono presso esercizi convenzionati che non necessariamente si traducono in ristoranti o bar (es. supermercati). Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui il dipendente si reca presso la propria abitazione per la consumazione del pasto nelle giornate lavorative. I ticket restaurant non sono cedibili ad altri, commercializzabili e convertibili in denaro.
Si ricorda, infine, che il buono pasto segue le regole previste per il welfare e, di conseguenza, il datore di lavoro deve riconoscere il servizio sostitutivo della somministrazione del pasto alla generalità del personale ovvero a categorie omogenee di dipendenti, individuate sulla base di criteri oggettivi. Non è, pertanto, ammesso il riconoscimento ad un singolo dipendente.
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato































