Come va trattata fiscalmente la cessione della clientela di uno studio professionale? Risponde l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 311 pubblicata il 12 dicembre 2025 sul sito istituzionale. Facciamo una sintesi del chiarimento dell’Agenzia.
Un professionista intende cessare la propria attività professionale di dottore commercialista procedendo alla cessione di tutti i beni materiali e immateriali (beni strumentali) e alla fatturazione di tutti i compensi ai propri clienti, concordando con gli stessi di provvedere al pagamento delle fatture entro il termine di chiusura della posizione IVA.
La parte cedibile della propria clientela è quella relativa ai contratti di consulenza con i clienti e non gli incarichi di sindaco e revisore che non rientrano tra gli asset “cedibili” e quelli di collaborazione con altri studi professionali.
Come deve procedere ai fini IVA e delle imposte dirette, con riferimento agli incassi rateali delle fatture? La cessione in oggetto rientra tra le operazioni escluse da IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b) del D.P.R. 633/72? Tenendo conto che il professionista vuole chiudere la propria partita IVA, ha l’obbligo di mantenerla aperta fino all’incasso di tutti i compensi?
Nel rispondere al primo quesito posto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che in base all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge IVA, non rilevano ai fini IVA, per mancanza del presupposto oggettivo, le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che abbiano per oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali, organizzato per l’esercizio di un’attività professionale o artistica, comprensivo anche della clientela.
Poiché, nel caso in esame, il professionista intende trasferire a un’altra persona fisica il portafoglio clienti, la stessa Agenzia delle Entrate osserva che l’operazione prospettata non può essere ricondotta a quella prevista dal citato articolo 2, comma 3, lettera b) del D.P.R. 633/72.
L’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 108/2002 che ha precisato che la cessione, da parte del professionista, della sola componente operativa della propria attività e della relativa clientela integra una fattispecie contrattuale atipica, distinta dalla cessione di un bene immateriale avente natura patrimoniale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 1889/1967, hanno inoltre affermato che “non è titolare di azienda l’esercente di uno studio professionale…; di conseguenza, nel trasferimento o nella cessione di tale studio professionale, non può configurarsi un valore di avviamento…”.
In definitiva, il trasferimento della clientela di uno studio professionale non rientra tra le esclusioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, lettera b) del D.P.R. 633/72. L’operazione è quindi soggetta a Iva, poiché ricorrono il requisito soggettivo (l’istante è soggetto passivo al momento dell’operazione), quello territoriale (l’operazione si realizza nel territorio dello Stato) e quello oggettivo (il trasferimento di clientela è qualificato come prestazione di servizi).
In merito alla possibilità, prospettata dal professionista, di applicare ai compensi percepiti il regime contabile forfetario, l’Agenzia delle Entrate rileva che tale regime può essere adottato solo dall’inizio del periodo d’imposta e che, sulla base dei dati disponibili, risulta che il professionista abbia applicato l’Iva alle prestazioni rese: circostanza che impedisce l’accesso al regime forfetario.
La cessione, pertanto, rientra tra le operazioni imponibili ai fini Iva e, non essendo utilizzabile il regime forfetario, il commercialista dovrà applicare le regole ordinarie di fatturazione e procedere al versamento dell’imposta.
L’Agenzia inoltre chiarisce quanto segue:
- l’imposta di registro si applicherà in misura fissa ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del TUIR;
- i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela mantengono la natura di redditi di lavoro autonomo e devono essere assoggettati a tassazione ordinaria dal commercialista nel periodo d’imposta in cui vengono incassati, in applicazione del “principio di cassa”;
- la chiusura della partita Iva potrà essere effettuata solo dopo avere incassato tutte le rate, comunicando la cessazione dell’attività professionale e presentando, entro i termini previsti (articolo 35, comma 3 del Decreto Iva), il modello AA9/12;
- ai fini ISA il professionista, in assenza del regime forfettario, dovrà riportare il codice “4” (non normale svolgimento dell’attività) nella colonna 2 del rigo RE1 nell’anno di stipula della cessione della clientela e in quello successivo, e il codice “2” (cessazione dell’attività) nell’anno in cui provvederà alla chiusura della partita Iva.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

































